Sentenza n. 5955/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 136 del 22.09.2022, ritualmente notificata al ricorrente in data 07.10.2022, a mezzo della quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano, intimava al Sig. Ambrosio Angelo la demolizione ed il ripristino delle opere abusivamente eseguite nel comune alla Via Purgatorio n.41.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza n. 136 del 22 settembre 2022, notificata il 7 ottobre 2022, recante l’ordine di demolizione e ripristino di opere abusive in area paesaggisticamente tutelata in via Purgatorio n. 41
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo, consistenti in strutture metalliche con coperture e chiusure, locali di servizio e una tettoia per complessivi circa 192,84 mc, nonché nell’ampliamento al piano terra mediante chiusura di parte di un porticato per circa 170 mc. Con il primo motivo ha dedotto la nullità e l’illegittimità dell’ordinanza perché le opere erano sottoposte a sequestro penale, lamentando difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento, illogicità e violazione delle disposizioni edilizie e costituzionali richiamate. Con il secondo motivo ha censurato la mancata sospensione della repressione edilizia in pendenza di un’istanza di condono, assumendo che gli ordini repressivi dovessero restare sospesi fino alla definizione della domanda. Con il terzo motivo ha contestato il preavviso di applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza, sostenendo che essa sarebbe applicabile soltanto alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 31 e non a quelle emesse ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. 380/2001. Ha inoltre chiesto il rinvio del giudizio in ragione della pendenza del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: la pendenza del procedimento penale non determina pregiudizialità rispetto al giudizio amministrativo. Ha respinto il primo motivo, poiché il sequestro penale non rende di per sé illegittimo né ineseguibile l’ordine di demolizione e non giustifica l’inerzia del destinatario; per evitare gli effetti dell’inottemperanza il privato deve chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro, e solo il rigetto di tale istanza potrebbe integrare un impedimento rilevante. Ha inoltre rilevato che le opere, incontestatamente abusive e comportanti aumento di volumetria e modifica dei prospetti in zona vincolata, richiedevano permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Ha respinto il secondo motivo perché il ricorrente non ha dimostrato che i manufatti ordinati in demolizione coincidessero con quelli descritti nella domanda di condono del 30 aprile 1986; dagli atti risultava, invece, che la domanda riguardava una struttura diversa e che le opere contestate non erano state condonate. Ha dato atto che una parte delle opere del fabbricato 2 era stata rimossa a seguito di CILA del 28 settembre 2022 e che per le restanti opere era pendente un’istanza di dissequestro finalizzata alla demolizione. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo: la sanzione era stata solo preannunciata nell’ordinanza impugnata e, successivamente, era stata irrogata con distinta ordinanza del 4 luglio 2025, per euro 20.000, oggetto di separata impugnazione. Ricorso respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
La pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, emanati secondo il procedimento, stabilito dall'art. 31 D.P.R. n. 380/01: ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere.
Il sequestro penale non invalida né impedisce automaticamente l’esecuzione dell’ordine di demolizione e non arresta di per sé la sequenza sanzionatoria prevista dall’art. 31.
Il privato, che voglia evitare l'effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto, comunque, ad eliminare l'abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all'autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all'eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell'istanza - nella specie non intervenuto - giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l'ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
Il destinatario dell’ordine di demolizione deve attivarsi chiedendo il dissequestro per poter rimuovere l’abuso; solo il rigetto dell’istanza di dissequestro può integrare un impedimento imputabile a un factum principis.
Non fondato è il primo motivo con cui si deduce la nullità dell'ordine di demolizione, poiché irrogato mentre pendeva sull'area un sequestro penale.
La dedotta nullità dell’ordine di demolizione non sussiste per il solo fatto che l’area sia sottoposta a sequestro penale.
Nella prospettiva di parte, sarebbe errata applicazione della sanzione pecuniaria minacciata dall’amministrazione in caso di mancata ottemperanza, in quanto opponibile alle sole ordinanze di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R.380/2001 e non anche a quelle adottate ai sensi del comma 2 dell’art. 27 del medesimo D.P.R.
La questione sulla riconducibilità della sanzione pecuniaria alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 27, comma 2, non è stata decisa nel merito: la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Invero, in disparte la mancanza di attualità della lesione conseguente all’applicazione della sanzione pecuniaria, allo stato solo preannunciata, l’ordinanza di demolizione risulta in parte qua superata dalla sopravvenuta ordinanza prot. n. 0027444 del 4 luglio 2025, notificata in data 22 luglio 2025, con cui l’Amministrazione ha poi effettivamente ingiunto il pagamento della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, nella misura di euro 20.000,00, oggetto di separata impugnativa (con ricorso nrg. 2358/2026).
La contestazione del mero preavviso di sanzione è priva di interesse attuale quando la sanzione è stata poi irrogata con un atto autonomo, impugnabile separatamente.
Infine, come eccepito ex art. 73, comma 3, dal Collegio in udienza, non vi è interesse all’esame del terzo motivo, con cui si contesta l’ordinanza di demolizione nella parte in cui il Comune ha preavvertito che procederà all’applicazione, in caso di inottemperanza, della sanzione pecuniaria già prevista dall’art. 31 comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio ha sollevato in udienza la questione relativa alla carenza di interesse all’esame della censura sul preavviso di sanzione; la decisione ha poi dichiarato tale motivo inammissibile.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Per condivisa giurisprudenza, "La pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, emanati secondo il procedimento, stabilito dall'art. 31 D.P.R. n. 380/01: ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere.
La sequenza repressiva edilizia prevista dall’art. 31, compresa l’acquisizione conseguente all’inottemperanza, non è automaticamente sospesa dalla pendenza di un sequestro penale.
Massime di principio
- La pendenza di un sequestro penale sull’immobile non determina, da sola, l’illegittimità o l’ineseguibilità dell’ordine amministrativo di demolizione e non giustifica l’inerzia del destinatario. Chi intende evitare le conseguenze dell’inottemperanza deve attivarsi chiedendo all’autorità giudiziaria il dissequestro; solo il rigetto di tale istanza può integrare un impedimento rilevante.
- Chi invoca una domanda di condono per paralizzare o contestare un ordine di demolizione deve provare la coincidenza tra i manufatti sanzionati e le opere descritte nella domanda. La prova grava sull’interessato in applicazione del principio dispositivo e del principio di vicinanza della prova.
- È priva di interesse attuale la censura contro il solo preavviso di applicazione di una sanzione pecuniaria, quando la lesione non si è ancora concretizzata e la sanzione viene successivamente irrogata con un distinto provvedimento, autonomamente impugnabile.
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