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Sentenza

Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1235/2025 pubbl. il 13/11/2025

Giustizia amministrativa202601336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 1235/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Avellino, pubblicata il 13 novembre 2025 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 novembre 2025, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata il 24 giugno 2026. Il titolo riconosceva il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannava il Ministero all’assegnazione di buoni per complessivi 1.500 euro, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’incarico di supplenza sino all’attribuzione. La ricorrente ha chiesto di dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato, di assegnare le somme dovute, di fissare un termine per l’adempimento e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, ma non risultava eseguito; il Ministero, rimasto sostanzialmente inerte, non aveva provato l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per provvedere al pagamento. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili e di reperimento delle somme necessari; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l’inesecuzione del giudicato. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, secondo il combinato disposto delle disposizioni richiamate.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    L’azione esecutiva per ottenere il pagamento da un’amministrazione statale può essere intrapresa una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Quando l’amministrazione debitrice non dimostra l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, il ricorso per ottemperanza è fondato e l’amministrazione deve dare esecuzione integrale al titolo.
  • La mancanza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono cause legittime per impedire l’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve attivare le procedure contabili e le iniziative necessarie a reperire le somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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