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Sentenza

Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1242/2025 pubbl. il 13/11/2025 (R.G. Lav. n. 3243/2024)

Giustizia amministrativa202601334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Avellino, Giudice del lavoro, n. 1242/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1242/2025, pubblicata il 13 novembre 2025, notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 novembre 2025 e passata in giudicato, come da certificato del 25 giugno 2026. Il titolo riconosceva il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannava il Ministero ad assegnare un buono elettronico di importo nominale complessivo di 1.000 euro per tali annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incarico di supplenza sino all'attribuzione. Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato il pagamento. Il TAR ha inoltre verificato la tempestività del deposito, avvenuto entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo ministeriale di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notifica della decisione. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; su richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e il persistente inadempimento, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari al pagamento a carico dell'Amministrazione. Il commissario dovrà curare, se necessario, lo stanziamento in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione. Nessun compenso è liquidato al commissario, dipendente dell'Amministrazione debitrice. Spese a carico del Ministero, liquidate in 700 euro oltre accessori, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione soddisfa il termine processuale richiamato dal TAR e rende il ricorso ricevibile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 112 c.p.a.

    Pertanto, la domanda va accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nella parte sopra delimitata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.

    In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo giudiziale entro un termine e predisporre misure sostitutive per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il creditore può chiedere l'esecuzione coattiva dell'obbligo.
  • Quando l'Amministrazione non dimostra di aver adempiuto a un titolo passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare fin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato di pagamento; il commissario ad acta deve porre in essere le attività contabili e amministrative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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