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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso principale: del provvedimento del Presidente Net 6.7.2026 Prot. 3646/2026/DSGA/AA/GZ/gz di aggiudicazione ad Onofaro dell’appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, indifferenziati e differenziati e dei rifiuti conferiti nel centro di raccolta nei Comuni di Cervignano del Friuli, Marano Lagunare e Rivignano-Teor, “GARA n. G07006 – CIG: BA311E2C78”; - della “Comunicazione esiti procedura di gara e proposta di aggiudicazione” 6.7.2026 Prot. 3645/2026/DSGA/AA/GZ/gz; - dei verbali di gara con gli allegati; - del verbale del 2.7.2026 di “Verifica requisiti del concorrente primo in graduatoria”; - di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi la ‘ratifica’ dell’aggiudicazione e la deliberazione 29.1.2026 del ‘Consiglio di Amministrazione’ Net di ‘indizione’ della gara, e, con tutti i rispettivi allegati, se reputati legittimare l’aggiudicazione, del bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e dei provvedimenti di estremi e contenuti ignoti con i quali Net abbia deciso di assegnare i punteggi tecnici tramite il confronto a coppie strutturato come da lex specialis impugnata; - nonché per la caducazione ex tunc o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato con Onofaro, nella cui esecuzione è chiesto il subentro, salva ogni domanda risarcitoria per equivalente nel termine ex art. 30 c. 3 c.p.a.; - nonché per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a. delle misure per assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sangalli il 2.10.2026: Per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Onofaro Antonino S.r.l. il 2.10.2026: 1) del Provvedimento del Presidente di NET dd 6.7.2026, prot. n. 3646/2026/DSGA/AA/GZ/gz nella parte in cui ha approvato i lavori del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice ed i relativi verbali, nonché la graduatoria finale, collocando al secondo posto, con punti 92,207 il costituendo RTI Sangalli-Idealservice, anziché escluderlo dalla procedura; 2) della ‘Comunicazione esiti procedura di gara e proposta di aggiudicazione’ del RUP del 6.7.2026, prot. n. 3645/2026/DSGA/AA/GZ/gz nella medesima parte sub 1); 3) dei verbali del Seggio di gara relativi alle sedute pubbliche e riservate del 9, 10, 11, 19 e 25 marzo 2026 e del 4 e 7 maggio 2026 e, segnatamente, del verbale della seduta pubblica del 7.5.2026 nella parte in cui, all’esito dell’esame della Busta ‘A – Documentazione amministrativa’, è stata dichiarata l’ammissione alle successive fasi di gara del costituendo RTI Sangalli-Idealservice; 4) dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 15, 27 e 29 maggio 2026, nella parte in cui hanno mantenuto in gara il costituendo RTI dopo l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, lo hanno graduato al secondo posto e non hanno rilevato elementi atti a far ritenere la relativa offerta affetta da sospetta anomalia; 5) ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa l’eventuale valutazione non conosciuta, ed ove mai effettuata, della dichiarazione di equivalenza delle tutele resa dal costituendo RTI Sangalli-Idealservice, ed il disciplinare di gara nella parte specificata nel corpo del presente ricorso; nonché per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione e di interesse delle ricorrenti principali.

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a Onofaro Antonino S.r.l. dell’appalto triennale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni di Cervignano del Friuli, Marano Lagunare e Rivignano-Teor, con possibile lotto opzionale biennale; impugnati anche gli atti di gara, la valutazione delle offerte e la lex specialis.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sangalli, seconda classificata con 92,207 punti contro i 93,664 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione del 6 luglio 2026 e gli atti della procedura, chiedendo anche la caducazione del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento. Ha dedotto, in primo luogo, che il metodo del confronto a coppie e la disciplina dei criteri non consentivano di comprendere quale dei diversi criteri motivazionali giustificasse le preferenze e i punteggi attribuiti, in mancanza di sottopesi e di motivazioni analitiche. Ha contestato l’incongruità del punteggio ricevuto per il sub-elemento 2.3, relativo alle modalità di verifica, misurazione e registrazione quotidiana delle attività, sostenendo che il risultato fosse illogico anche rispetto agli altri concorrenti e a una precedente gara della stessa stazione appaltante. In subordine, ha censurato la lex specialis per indeterminatezza e incoerenza dei parametri e per difetto di istruttoria e motivazione nella scelta del confronto a coppie e dei criteri tecnici; ha inoltre contestato l’orientamento che limita il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi con tale metodo, reputandolo incompatibile con le garanzie di tutela effettiva. Ha infine dedotto che Onofaro non avrebbe comunicato o fatto verificare tempestivamente la nomina del nuovo amministratore unico e che sussistevano pendenze fiscali, con conseguente carenza dei requisiti. Con motivi aggiunti, acquisito il file Excel di calcolo, ha sostenuto che l’assenza di schede individuali e di una motivazione discorsiva impedisse la ricostruzione delle valutazioni e violasse gli obblighi di tracciabilità. Onofaro ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando l’ammissione del RTI Sangalli-Idealservice perché Idealservice aveva indicato, oltre al CCNL Igiene Urbana indicato dalla stazione appaltante, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e perché la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarebbe stata indeterminata e priva di comparazione, con scostamenti peggiorativi; ha inoltre sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare l’asserita carenza di equivalenza ed escludere il RTI durante la procedura. Sangalli aveva anche chiesto il rinvio dell’udienza per assicurare i termini di difesa in relazione al ricorso incidentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha esaminato congiuntamente le censure sul metodo di valutazione, sulla motivazione e sul punteggio, ritenendo che la lex specialis contenesse criteri, subcriteri e pesi sufficientemente dettagliati e che verbali, tabelle del confronto a coppie e file di calcolo documentassero i gradi di preferenza attribuiti da ciascun commissario e consentissero la tracciabilità dei giudizi. In tale contesto il punteggio numerico costituiva motivazione sufficiente e non era necessario redigere ulteriori schede individuali o motivazioni analitiche discorsive. Le contestazioni sull’asserita assurdità del punteggio sono state dichiarate inammissibili, perché dirette a sostituire la valutazione soggettiva della ricorrente a quella tecnico-discrezionale della Commissione, e comunque infondate: non è stata dimostrata una radicale inattendibilità tecnica o una palese insostenibilità logica. Il raffronto con una precedente gara è stato ritenuto non pertinente, poiché ogni procedura ha un contesto competitivo e una Commissione propri e il confronto a coppie esprime una valutazione relativa alle offerte presentate nella specifica gara. Sono state respinte anche le censure subordinate contro la lex specialis: la scelta del confronto a coppie rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non richiede una specifica motivazione aggiuntiva, mentre i criteri e sottocriteri risultavano esplicitati nel disciplinare. È stato respinto il motivo relativo alla nomina del nuovo amministratore di Onofaro: la nomina era stata comunicata a NET il 13 maggio 2026 e le verifiche sui requisiti morali erano state svolte il 29 maggio, prima dell’aggiudicazione; non sussistevano quindi reticenza informativa né violazione del Patto di Integrità. Il TAR ha prescinduto dall’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, respingendoli comunque nel merito. Le domande di caducazione del contratto, subentro e risarcimento sono state respinte in conseguenza dell’infondatezza delle censure. L’istanza di rinvio dell’udienza era già stata respinta con ordinanza n. 152/2026, sul rilievo che il decreto di abbreviazione dei termini operava per tutte le parti e che i termini ridotti erano stati rispettati anche per il ricorso incidentale; la domanda cautelare incidentale era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la causa trattenuta per la decisione. Il ricorso incidentale escludente è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale rendeva inutile il suo esame. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 20.1 del disciplinare di gara

    Per i subelementi discrezionali i coefficienti verranno assegnati, sulla base delle declaratorie di cui alla tabella 1.2 (criteri motivazionali), calcolando la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il ‘confronto a coppie’, applicando il così detto ‘metodo aggregativo-compensatore’.

    La disciplina di gara prevedeva criteri motivazionali e un metodo di attribuzione dei coefficienti basato sui gradi di preferenza espressi dai commissari; tale articolazione, insieme alle tabelle e ai pesi, è stata ritenuta sufficiente a delimitare la valutazione e a rendere comprensibile il punteggio.

  • art. 56 c.p.a.

    Con decreto monocratico n. 106 del 7.8.2026, il Consigliere delegato “Ritenuto che l’autorizzazione alla “esecuzione anticipata del contratto ai sensi ai sensi degli artt. 50, comma 6, e 17, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, al fine di contenere le tempistiche e garantire la prosecuzione del servizio oggetto dell’appalto (…)”, disposta con il gravato provvedimento in data 6/7/2026 prot. 3646/2026/DSGA/AA/GZ/gz appalesa di per sé la sussistenza (per lo meno in parte qua, attesa – per il resto - l’operatività dello stand still processuale) dei presupposti di “estrema gravità ed urgenza” allegati dalla società ricorrente a sostegno della misura invocata, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale;

    Il decreto cautelare monocratico ritenne che l’autorizzazione all’esecuzione anticipata, in attesa della stipula, integrasse in parte i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per la tutela cautelare immediata.

  • art. 53 c.p.a.

    Con detta ordinanza è stata altresì dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda cautelare proposta (in via subordinata) nel ricorso incidentale, conseguente al rigetto dell’istanza di rinvio ed al trattenimento in decisione della causa.

    Il TAR ha dato atto che l’abbreviazione dei termini, disposta ai sensi dell’art. 53 c.p.a., operava sui termini difensivi di tutte le parti; il decreto aveva confermato l’udienza e i termini ridotti risultavano rispettati anche con riguardo al ricorso incidentale.

  • art. 120 c.p.a.

    Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.

    La controversia è stata decisa nell’ambito del rito relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici; il testo non espone un’ulteriore interpretazione specifica dell’art. 120 c.p.a.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    nonché per la caducazione ex tunc o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato con Onofaro, nella cui esecuzione è chiesto il subentro, salva ogni domanda risarcitoria per equivalente nel termine ex art. 30 c. 3 c.p.a.;

    La norma è richiamata per la domanda risarcitoria per equivalente proposta in connessione con l’impugnazione dell’aggiudicazione; la domanda è stata respinta quale conseguenza dell’infondatezza del ricorso principale.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Con il ricorso incidentale Onofaro ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i. e degli artt. 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato I.01 al medesimo Codice.

    La disposizione è stata invocata nel ricorso incidentale in relazione ai contratti collettivi applicati e all’equivalenza delle tutele, ma il TAR, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale, non ne ha esaminato il merito.

  • art. 116 c.p.a.

    Premette di aver proposto ricorso per l’accesso ex art. 36 comma 4 d.lgs 36/2023 e 116 c.p.a. pendente sub RG 300/2026 per ottenere dall’Amministrazione resistente l’ostensione della documentazione inerente la gara di cui trattasi.

    La norma è menzionata in relazione a un separato giudizio di accesso agli atti di gara; la sentenza qui in esame non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Nel metodo del confronto a coppie, quando la lex specialis definisce in modo sufficientemente chiaro e analitico elementi, sub-elementi, criteri motivazionali e pesi, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione, senza necessità di ulteriori schede individuali o motivazioni discorsive dei commissari, purché verbali e tabelle rendano tracciabili le preferenze espresse.
  • Il confronto a coppie comporta una valutazione tecnico-discrezionale comparativa e relativa alle offerte presentate nella specifica gara. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione del giudice a quella della Commissione e può incidere sul giudizio solo in presenza di un uso distorto del metodo, di radicale inattendibilità tecnica o di palese insostenibilità logica, che devono essere specificamente allegate e dimostrate.
  • La valutazione comparativa svolta in una procedura di gara non può essere contestata mediante un semplice raffronto con i punteggi attribuiti in una diversa gara, poiché ciascuna procedura è autonoma e il giudizio dipende anche dal contesto competitivo e dalle offerte concorrenti.
  • La scelta del metodo del confronto a coppie e dei criteri valutativi rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante e non richiede, di per sé, una motivazione aggiuntiva nella lex specialis, quando criteri e subcriteri siano adeguatamente esplicitati.
  • In una gara pubblica, l’interesse strumentale del ricorrente principale alla riedizione della procedura impone l’esame del ricorso principale anche in presenza di un ricorso incidentale escludente; se il ricorso principale è respinto, il ricorso incidentale può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesse

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