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Sentenza

Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 444/2025 pubbl. il 17/04/2025

Giustizia amministrativa202601337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, disposto con sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Avellino, di accreditare € 3.000 sulla Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 444/2025 del Tribunale ordinario di Avellino, pubblicata il 17 aprile 2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024 e condannato il Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditarvi € 3.000. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione il 13 gennaio 2026 ed era passata in giudicato, come da certificazione del 25 giugno 2026. Dedotto il persistente inadempimento, la docente ha domandato che fosse dichiarato l'obbligo di conformarsi al giudicato, con fissazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato il pagamento. Il TAR ha rilevato la tempestività del deposito entro quindici giorni dalla notifica e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, ma non risultava eseguito; il Ministero, pur costituito, non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento. Ha dichiarato l'obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, limitatamente all'accredito di € 3.000, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico dell'Amministrazione. Il commissario dovrà anche reperire le risorse e curare le fasi contabili; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 700 oltre accessori, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Il ricorso per ottemperanza è ricevibile quando viene depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, secondo il combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, in applicazione congiunta con l'art. 45, comma 1, c.p.a.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Per le condanne al pagamento di somme di denaro a carico delle amministrazioni indicate dalla norma, l'azione esecutiva può essere intrapresa solo dopo il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, il ricorso per ottemperanza è ammissibile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    accerta e dichiara il diritto di Pelullo Rosanna all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

    La disposizione individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento e accredito, nel caso concreto, erano stati stabiliti dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale che impone il pagamento di una somma, il ricorso è ammissibile nei confronti delle amministrazioni soggette al termine dilatorio solo dopo il decorso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando il titolo esecutivo è stato notificato ed è passato in giudicato, e l'Amministrazione non ne dimostra l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di conformarsi al titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l'inottemperanza a un giudicato che impone un pagamento: il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per reperire le risorse e completare le operazioni contabili e di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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