Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45617/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello perché, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale le ha bilanciate (con giudizio di equivalenza) con l'unica aggravante ritenuta dalla stessa Corte, ossia l'aver commesso più fatti di bancarotta. Secondo il ricorrente tale aggravante non poteva essere applicata, posto che il Tribunale aveva condannato il Lanza solo per bancarotta fraudolenta per distrazione e lo aveva assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale; di conseguenza la motivazione circa la determinazione della pena (tre anni di reclusione) sarebbe insufficiente e avrebbe omesso la prescritta riduzione ex art. 63 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla determinazione della pena principale. Ha annullato la sentenza impugnata in quella parte e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per il nuovo apprezzamento di merito sul trattamento sanzionatorio. Non è stata disposta riduzione delle sanzioni accessorie fallimentari (tre anni) perché non oggetto di impugnazione. La Cassazione ha motivato che, data la decisione del Tribunale in ordine alla responsabilità per il solo reato distrattivo, la Corte d'appello non avrebbe dovuto applicare l'aggravante collegata a più fatti e non era possibile decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 219, comma 2, n. 1

    art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.

    La Corte osserva che tale circostanza aggravante (quale la recidiva o il commettere più fatti rilevanti) non poteva essere presa a fondamento se il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile la condanna solo per il reato distrattivo, escludendo altri profili di bancarotta.

  • legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1

    art. 216, comma 1, n. 1 legge fall.

    Richiamata come norma che individua la fattispecie e la relativa pena di riferimento; la Corte sottolinea che la determinazione della pena non può prescindere dall'applicazione corretta delle aggravanti/attenuanti relative alla specifica fattispecie accertata.

  • codice penale - art. 63, comma 1

    art. 63, comma 1 cod. pen.

    Se sono riconosciute circostanze attenuanti generiche i giudici devono operare la riduzione della pena prevista; la Cassazione segnala che la Corte d'appello non ha effettuato la prescritta riduzione con riferimento al reato accertato.

  • disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alla delimitazione dei motivi di ricorso ammissibili; la Corte ha esaminato il motivo nei limiti consentiti.

  • codice di procedura penale - art. 620, comma 1, lett. i

    art. 620, comma 1, lett. i cod. proc. pen.

    Autorizza la Cassazione ad annullare con rinvio quando la questione richiede un nuovo accertamento di merito non proponibile in sede di legittimità; la Corte ha esercitato questo potere per il nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Non si possono applicare aggravanti riferite a più fatti quando il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità dell'imputato soltanto per una specifica forma di reato e ha escluso gli altri fatti: l'aggravante deve essere collegata a elementi effettivamente accertati.
  • Quando vengono riconosciute circostanze attenuanti generiche il giudice è tenuto ad applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 63 c.p.; il mancato o erroneo bilanciamento con aggravanti non sussistenti è motivo di cassazione.
  • La Corte d'appello, nella determinazione della pena, deve motivare in modo chiaro il percorso logico-giuridico che porta al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; una motivazione insufficiente può comportare l'annullamento limitato della statuizione sulla pena.
  • La Corte di cassazione, ove la questione richieda accertamenti di fatto ulteriori o un riapprezzamento che esuli dalla legittimità, annulla con rinvio ad altra sezione per il nuovo esame (art. 620 c.p.p.).
  • Le sanzioni non possono essere modificate in cassazione se non sono state dedotte o impugnate dalle parti; le parti devono impugnare espressamente anche le sanzioni accessorie che intendono veder rivedute.
  • In situazioni similari la difesa dovrebbe evidenziare con precisione la mancata connessione tra le aggravanti utilizzate e i fatti realmente accertati in primo grado, nonché la carenza motivazionale nella determinazione della pena, onde ottenere la revisione della quantificazione sanzionatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.