Cassazione Penale, Sentenza n. 14379/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per Cassazione la sentenza di conferma della condanna per plurime violazioni dell'art. 7 del d. l. n. 4/2019 e per truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., lamentando, con riferimento alle lettere b) ed e) dell'art. 606 c.p.p., la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione sul rifiuto di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.: in particolare ha sostenuto che, avendo provveduto alla restituzione della somma richiesta dall'INPS (€ 4.067,49), avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante dell'elisione/attenuazione delle conseguenze dannose del reato, anche se l'importo restituito era inferiore a quello indebitamente percepito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che la restituzione parziale del danno non soddisfi il requisito del 'risarcimento integrale ed effettivo' richiesto per far valere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose, ai fini dell'art. 62 n. 6, deve riferirsi a effetti pregiudizievoli che non si identificano in un danno patrimoniale economicamente risarcibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La circostanza attenuante dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose richiede, per poter essere riconosciuta, che le conseguenze pregiudizievoli siano effettivamente eliminate o attenuate in modo rilevante; inoltre la giurisprudenza richiede che non si tratti semplicemente di un danno patrimoniale economicamente risarcibile, e il ristoro parziale non è di norma idoneo a integrare la fattispecie attenuante.
Norma incriminatrice della truffa aggravata; è stata applicata per la condotta consistente nell'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza mediante artifici e raggiri.
Norme regolanti il beneficio del reddito di cittadinanza (e relativi obblighi/condotte), la cui violazione è stata contestata alla ricorrente quale elemento della fattispecie afferente all'indebita percezione.
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norme procedurali che consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza delle parti se non è stata chiesta la trattazione orale nei termini, come avvenuto nel caso di specie.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, inclusa la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di € 3.000.
Massime di principio
- La semplice restituzione parziale di somme indebitamente percepite non è sufficiente a far riconoscere la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.; la giurisprudenza richiede, di norma, un risarcimento integrale ed effettivo del danno.
- L'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose, ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p., riguarda soprattutto effetti pregiudizievoli che non si riducono a un danno patrimoniale economicamente risarcibile; pertanto la restituzione di importi patrimoniali può non incidere sulla valutazione in chiave attenuante.
- Quando si impugna per Cassazione la mancata riconoscimento di una circostanza attenuante è necessario dimostrare in modo chiaro che gli elementi fattuali e giuridici richiedevano un diverso apprezzamento, altrimenti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.
- La mancata richiesta di trattazione orale, unita al rispetto delle norme procedurali, può determinare la decisione del ricorso in camera di consiglio senza le parti.
- L'inammissibilità manifestamente infondata può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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