Cassazione Penale, Sentenza n. 32923/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per omicidio colposo (riqualificazione del fatto originariamente contestato ex art. 591 c.p.), denunciando: 1) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (violazione art. 603 comma 3-bis c.p.p.) e contraddittorietà della motivazione; 2) erronea valutazione della capacita' deambulatoria della persona offesa, con prevalenza ingiustificata dei certificati medici sulle dichiarazioni testimoniali; 3) errata ricostruzione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e carenza del nesso causale tra stato dei luoghi e caduta; 4) (per la sola imputata) erronea attribuzione di posizione di garanzia nonostante la sua momentanea assenza al momento della caduta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi e li ha rigettati. Ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto decisive le attestazioni medico-specialistiche (certificati del 16/08/2019 e 06/09/2019) che documentavano un grave decadimento funzionale della vittima e la sua non-autosufficienza. La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva qualificato il fatto come omicidio colposo (art. 589 c.p., con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 61 n.11), motivando che i gestori della residenza avevano assunto una posizione di garanzia e che, non avendo adottato le cautele necessarie (sorreggere la persona, non lasciarla sola, evitare di farla deambulare su girello in un piazzale pieno di insidie), avrebbero creato la situazione di pericolo causalmente efficace per la caduta e il decesso. Il provvedimento di rinnovazione istruttoria richiesto dalla difesa in appello è stato correttamente ritenuto non necessario dalla Corte territoriale. Esito pratico: condanna confermata in capo agli imputati (pena inflitta in appello: 1 anno di reclusione, benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario per richieste private; in precedenti gradi erano intervenute altre determinazioni e substituzioni di pena).
Norme richiamate
contestazione originaria nei confronti degli imputati
Norma richiamata come titolo di accusa iniziale (abbandono/condotta verso persone incapaci); il fatto è stato poi riqualificato in omicidio colposo dagli organi giudicanti
riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 589 e 61 n. 11 cod. pen.
Il reato è stato ricondotto all'omicidio colposo; la Corte ha valutato la colpa sulla base della prevedibilità/evitabilità dell'evento e della posizione di garanzia degli imputati
richiamata in relazione alla riqualificazione
Circostanza aggravante considerata nella valutazione complessiva del fatto e del trattamento sanzionatorio
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
invocato dalla difesa in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria
La Corte ha ricordato che la rinnovazione in appello è eccezionale e che, ove le prove documentali specialistiche siano ritenute decisive e il quadro probatorio sia definito, il giudice di appello può legittimamente non disporla
art. 606 comma 1 cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)
norma di censura in Cassazione richiamata nei motivi di ricorso
Gli argomenti di ricorso sono stati esaminati alla luce dei motivi previsti per la cassazione (vizi di motivazione, erronea applicazione di legge materiale o processuale). La Corte ha ritenuto che non sussistessero lacune argomentative tali da giustificare annullamento
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
richiamata nella critica alla motivazione
Richiamata dalla difesa per contestare contraddittorietà: la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse coerente e sufficiente
richiamato nella censura sulla posizione di garanzia
Usato per delineare la posizione di garanzia attribuita agli imputati: la loro scelta di accogliere e gestire gli anziani ha creato obblighi impeditivi a tutela dell'integrità degli ospiti
richiamato in riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento come elemento della colpa
La Corte ha applicato il criterio della prevedibilità/evitabilità e il giudizio controfattuale ("probabilità logica") per ritenere che l'adozione del comportamento dovuto avrebbe con elevata probabilità impedito la caduta e il decesso
art. 56-bis legge 24/11/1981 n.689 e d.lgs. 10/10/2022 n.150
richiamata in ordine alla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità in un momento del processo
Norme riferite alla esecuzione/sostituzione della pena pronunciate in precedenti gradi (parte della storia processuale), non decisive nella odierna decisione di rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice di secondo grado può rifiutarla se il quadro probatorio è già definito e le prove richieste non appaiono decisive per mutare l'esito
- In conflitto tra perizia/attestazioni medico-specialistiche documentali e dichiarazioni testimoniali generiche o non temporalmente precise, la prova documentale specialistica può prevalere se ritenuta coerente, specifica e non smentita da riscontri tecnici
- La responsabilità per omicidio colposo da omissione richiede un giudizio controfattuale (probabilità logica): occorre stabilire che l'adozione della condotta dovuta, esigibile dal garante, avrebbe con elevata probabilità evitato l'evento
- Chi assume la gestione di persone incapaci (anche in ambito domestico o in una residenza privata) si assume una posizione di garanzia che impone obblighi attivi di vigilanza e prevenzione; la mera presenza passiva non esclude la responsabilità
- In caso di pluralità di garanti dello stesso grado, ciascuno è titolare dell'obbligo per intero e non può scaricare la responsabilità sull'operato dell'altro; la responsabilità concorsuale può essere ritenuta anche se uno dei garanti era temporaneamente assente
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