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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00843/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione con inclusione di ulteriori periodi contributivi e la sorte di trattenute mensili operate dall'ente previdenziale come terzo pignorato. In appello era stata accolta solo in parte la domanda del pensionato: la Corte territoriale aveva riconosciuto il computo di due brevi periodi contributivi, ritenendo che una precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere non avesse efficacia di giudicato sostanziale, ma aveva respinto la richiesta di ricalcolo fondata su un diverso periodo contributivo (1.8.1993-6.3.1996), ritenendola coperta da giudicato, e aveva respinto anche la domanda di restituzione delle trattenute eseguite dall'ente in sede esecutiva. Il ricorrente principale ha dedotto: violazione del giudicato e dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto preclusa la domanda relativa al periodo 1.8.1993-6.3.1996; nullità della sentenza per mancata ammissione della c.t.u. contabile e lesione del diritto di difesa; omesso esame di fatti decisivi quanto all'estensione dei quesiti peritale; omesso esame in ordine alla domanda di restituzione delle somme trattenute, sostenendo che l'ente non aveva poi versato nulla al creditore procedente. L'ente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la domanda sui periodi contributivi 1.10.1955-30.11.1955 e 1.4.1963-5.4.1963 fosse comunque già coperta da giudicato sostanziale in forza delle successive pronunce che avevano dichiarato inammissibile la medesima domanda per preclusione derivante dalla precedente cessazione della materia del contendere, e lamentando inoltre contraddittorietà della decisione perché la somma riconosciuta dal c.t.u. sarebbe stata calcolata includendo anche ratei trattenuti in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'ente previdenziale, reputando fondata la censura di violazione del giudicato: le successive sentenze non impugnate, che avevano dichiarato inammissibile la medesima domanda per preclusione, avevano attitudine di giudicato sostanziale e impedivano di nuovamente decidere sulla riliquidazione fondata sui medesimi periodi contributivi, anche se la domanda era riferita a ratei successivi di pensione. Conseguentemente sono rimasti assorbiti i motivi del ricorso principale relativi al ricalcolo e alla c.t.u.; il quarto motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché investiva solo una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata sulla domanda restitutoria. Il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato; il quarto inammissibile. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. Il testo fornito si interrompe con "Conclusivamente, in accoglimento" e non consente di leggere il dispositivo finale, ma la motivazione mostra un accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione della decisione nella parte incompatibile con il giudicato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; una volta che una domanda sia stata definitivamente respinta o dichiarata inammissibile per preclusione in sentenza passata in giudicato, non può essere riproposta tra le stesse parti sul medesimo fatto costitutivo. Tale preclusione opera anche nei rapporti obbligatori di durata per i futuri ratei, se il fatto costitutivo resta identico.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente principale per contestare la valutazione della Corte sul giudicato e sui fatti rilevanti; la Corte però non accoglie la censura.

  • art. 24, co. 2 Cost.

    Invocato come parametro del diritto di difesa in relazione alla mancata ammissione della c.t.u.; la censura viene assorbita per effetto del giudicato.

  • art. 111, co. 1 e 2 Cost.

    Invocato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della censura sulla c.t.u. e sulla motivazione; la doglianza non è esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 61, co. 1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191, co. 1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 414, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in tema di allegazione dei fatti e delle richieste istruttorie nel rito del lavoro.

  • art. 420, co. 5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in tema di ammissione delle prove e della c.t.u. nel rito del lavoro.

  • art. 629 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla rinuncia del creditore procedente nell'esecuzione e alla domanda di restituzione delle trattenute operate dal terzo pignorato.

  • art. 323 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere che le pronunce successive avevano acquisito autorità di giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il profilo della tempestività dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371, co. 2 c.p.c.

    Usato per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta entro il termine previsto per il controricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il giudicato sostanziale non copre soltanto quanto espressamente deciso, ma anche tutto ciò che poteva essere dedotto e che costituisce la medesima situazione giuridica sostanziale; la preclusione si estende ai profili incidenti sulla quantificazione del diritto quando il fatto costitutivo sia lo stesso.
  • In un rapporto obbligatorio di durata, il giudicato formatosi sulla determinazione di un elemento costitutivo del diritto si proietta sui ratei futuri, salvo mutamenti sopravvenuti del quadro fattuale o normativo e salvo i soli elementi variabili del rapporto.
  • L'onere di censurare una decisione fondata su una pluralità di rationes decidendi richiede l'impugnazione di tutte le rationes autonome; la mancata critica di una di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando nasce dall'interesse a reagire all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, che aggraverebbe la soccombenza della parte incidentale rispetto a quella originariamente accettata.
  • La deduzione di violazione del giudicato e di errata delimitazione del thema decidendum richiede specifica indicazione dell'atto processuale da cui risulterebbe la diversità di petitum o di causa petendi; in difetto, la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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