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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07050/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per cessione di sostanze stupefacenti (artt. 81, 99, 110 c.p.; art. 73, commi 1 e 4 e art. 80 lett. a) e b) DPR 9 ottobre 1990 n. 309). Le censure principali sono: presunta errata identificazione vocale e uso non esclusivo dell'autovettura monitorata (rilevanza delle intercettazioni telefoniche e ambientali); vizio motivazionale e apoditticità nella attribuzione di specifici episodi di cessione; mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 (ipotesi di lieve entità); petizione di principio sul ne bis in idem in relazione a un precedente arresto del 2017 e contestata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e loro entità (anche con richiamo ad art. 62-bis c.p.). I ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducono in sostanza le stesse censure già valutate dall'appello (cd. doppia conforme) senza una critica puntuale alla motivazione della Corte di merito. Ha condiviso la valutazione dell'appello circa l'identificazione degli imputati (verifica dell'uso dell'autovettura e del telefono intercettato; riconoscimenti vocali coadiuvati da servizi di polizia giudiziaria), ha ritenuto lecita la testimonianza degli ufficiali/agentI che riferiscono sulle attività investigative svolte da ausiliari e ha escluso la sovrapposizione con le pregresse vicende tali da configurare il ne bis in idem. Ha altresì respinto le richieste di derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lievi entità) e di riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la congruità della motivazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, 99, 110 c.p.

    Riferimento alle regole del codice penale sulla concorso di persone, pena e composizione normativa: utilizzate per inquadrare la partecipazione degli imputati nei delitti contestati

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    Norma sostanziale sulle condotte di traffico e cessione di stupefacenti: la Corte di merito ha ritenuto che le cessioni contestate rientrino nelle fattispecie ordinarie previste da tali commi

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Disposizione sulla possibile derubricazione in caso di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicabilità per i quantitativi, il prezzo praticato e le modalità di condotta, ritenendoli non riconducibili alla fattispecie di lieve entità

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, lett. a) e b)

    Aggravanti previste dal decreto stupefacenti richiamate nella motivazione della pena

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma sulla identificazione delle persone e sugli strumenti di identificazione: richiamata dai ricorrenti in relazione alla identificazione vocale, ma la Corte ha ritenuto valida la verifica complessiva

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Regole sulle prove e valutazione delle dichiarazioni: richiamate in prospettiva di vizio motivazionale e valutazione delle fonti di prova; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di merito

  • art. 195 c.p.p.

    art. 195, comma 3 e comma 4

    Divieto di testimonianza indiretta; la Corte ha precisato che la deposizione di ufficiali/agentI che riferiscono sulle attivita' investigative di ausiliari non viola il divieto in quanto non riferiscono dichiarazioni di terzi ma sulle attivita' svolte nel medesimo contesto investigativo

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti hanno invocato tali lettere, ma la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che riproducono le stesse censure già esaminate in appello senza critica specifica alla motivazione

  • art. 649 c.p.p.

    art. 649 c.p.p. (ne bis in idem)

    Richiamato dai ricorrenti in tema di 'ne bis in idem'; la Corte ha ritenuto che non vi sia sovrapposizione fra le condotte contestate nel procedimento precedente e quelle oggetto del processo in esame

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice puo' ritenere prevalente anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 per escludere l'applicazione dell'attenuante

  • art. 62-bis c.p.

    Norma richiamata nella censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche/recidiva; la Corte ha esaminato e confermato la valutazione di merito che aveva escluso il beneficio, sulla base delle modalità della condotta

Massime di principio

  • Se la sentenza d'appello è conforme (cd. doppia conforme), la Corte di Cassazione non entra in una rinnovata valutazione di merito: i motivi che ripropongono semplicemente le stesse censure sono inammissibili se non contrastano puntualmente la motivazione dell'appello
  • Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se integrate da elementi di riscontro (uso del veicolo, controllo in flagranza, riscontri sul telefono), possono costituire base valida per l'identificazione e l'attribuzione di singoli episodi di cessione
  • La testimonianza di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riferiscono sulle attivita' investigative svolte da ausiliari nel medesimo contesto non costituisce automaticamente testimonianza indiretta vietata dall'art. 195 c.p.p., se non si limita a riferire dichiarazioni di terzi
  • Per la derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 occorre valutare quantitativi, prezzo e modalita' di cessione: elementi economici e logistici possono escludere la 'lieve entità' anche se il difensore chiede la riqualificazione
  • Il presunto 'ne bis in idem' richiede verifica della piena sovrapponibilità materiale delle condotte; la mera anteriorita' di un provvedimento non basta a escludere la nuova contestazione se le vicende non coincidono fattualmente
  • Sulla concessione delle attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi anche su un elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la valutazione è essenzialmente discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata

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