Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23952/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2012 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di verifica che aveva ritenuto insussistenti i requisiti per fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione notificata alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, rinuncia accompagnata da atto di accettazione notificato alla controparte, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, poiché l'intimata non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in conseguenza della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente depositata con accettazione notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398

    È la disciplina del regime agevolato la cui applicabilità era stata contestata in sede di accertamento fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del contributo unificato დამატivo previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accompagnata dall'accettazione della controparte e validamente portata a conoscenza di quest'ultima, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.