Cassazione Civile, Ordinanza n. 23952/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2012 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di verifica che aveva ritenuto insussistenti i requisiti per fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione notificata alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, rinuncia accompagnata da atto di accettazione notificato alla controparte, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, poiché l'intimata non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in conseguenza della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente depositata con accettazione notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
È la disciplina del regime agevolato la cui applicabilità era stata contestata in sede di accertamento fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del contributo unificato დამატivo previsto dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accompagnata dall'accettazione della controparte e validamente portata a conoscenza di quest'ultima, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
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