Cassazione Penale, Sentenza n. 25092/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura del divieto di dimora a Roma, applicata per il grave indizio di tentato furto in abitazione aggravato. Ha articolato due motivi: 1) doglianza di illogicità della motivazione sui gravi indizi, sostenendo che il suo stato di indigenza poteva integrare la scriminante di cui all'art. 54 c.p.; 2) mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando che non si spiegava perché misure meno afflittive non fossero idonee e che non furono adottate le cautele previste per la ricognizione (art. 213 e ss. c.p.p.) considerata la scarsa visibilità e l'ora tarda.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa alla ricognizione attiene alla prova del fatto e quindi alla gravità degli indizi; sul punto il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che è sopravvenuta una sentenza di condanna, seppur non definitiva, per gli stessi fatti, circostanza che esclude la rinnovata valutazione degli indizi in sede di riesame salvo che non vengano dedotti nuovi elementi di fatto o una diversa contestazione. La pretesa scriminante dello stato di necessità è stata ritenuta formulata in termini generici e non dimostrata concretamente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello ex art. 310 c.p.p.; richiamata come presidio procedurale per l'impugnazione ma non determinante nel merito della inammissibilità
La possibile scriminante dello stato di necessità deve essere concreta e specificamente provata; una mera enunciazione astratta non è idonea a superare la valutazione cautelare basata su gravi indizi
art. 213 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulla ricognizione/identificazione: la mancata adozione delle cautele di ricognizione è questione probatoria che incide sulla valutazione degli indizi, ma non è idonea a travolgere la valutazione cautelare quando sia sopravvenuta una condanna per gli stessi fatti e non siano prodotti nuovi elementi
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la comminazione, a carico dell'inammissibile ricorrente, di una somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella misura indicata
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi)
Principio secondo cui la sopravvenuta sentenza di condanna per gli stessi fatti impedisce la rivalutazione in sede di riesame della gravità indiziaria, salvo nuovi elementi di fatto o diversa contestazione
Massime di principio
- La sopravvenuta sentenza di condanna, anche se non definitiva, preclude la riproposizione in sede di riesame della valutazione sulla gravità indiziaria, a meno che non siano prodotti nuovi elementi di fatto o una diversa contestazione
- Le doglianze che attengono alla prova (es. mancata ricognizione) incidono sul profilo della gravità degli indizi; se per gli stessi fatti è intervenuta una condanna, tali doglianze perdono efficacia a meno che non emergano elementi nuovi
- La scriminante dello stato di necessità va dedotta e provata in termini concreti; una mera ipotesi astratta non è sufficiente a contrastare esigenze cautelari basate su gravi indizi
- In sede di impugnazione cautelare occorre indicare elementi nuovi e rilevanti per scalfire la motivazione del giudice di merito; l'assenza di nuovi elementi rende il ricorso inammissibile
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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