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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21356/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità e regolato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano quattro: (1) contestazione della correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, prospettando in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto; (2) censura sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; (3) doglianza per asserita violazione dell'art. 99 c.p., formulata però in modo ritenuto generico e indeterminato; (4) contestazione della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, lamentando che non fosse stata riconosciuta una valutazione più favorevole delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque infondati, il terzo inammissibile per genericità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e il quarto non sindacabile in cassazione perché attinente a valutazione discrezionale del giudice di merito, sorretta da motivazione non illogica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il primo motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità; il secondo censurava una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in tema di aggravante e commisurazione della pena; il terzo era generico perché non specificava gli elementi di critica alla motivazione impugnata; il quarto investiva il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, valutazione non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito; la relativa valutazione e la graduazione della pena rientrano nella sua discrezionalità, se adeguatamente motivata.

  • art. 99 c.p.

    La censura di violazione della recidiva non può essere proposta in modo generico; occorre indicare specificamente gli elementi fattuali e giuridici che si assumono erroneamente valutati.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifica indicazione dei rilievi mossi alla sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità per genericità.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze sono stabiliti dal giudice di merito secondo i criteri di gravità del reato e personalità del reo, con sindacato di legittimità limitato a vizi logici o giuridici.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o di legge.
  • La scelta del giudice di merito in ordine alla configurabilità di una circostanza aggravante e alla determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione, frutto di arbitrio o affetta da manifesta illogicità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nella sua struttura critica: una doglianza generica, che non individui puntualmente gli errori denunciati, è inammissibile.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione quando sia supportato da una motivazione congrua e non arbitraria.
  • La motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi ai fini della responsabilità e della pena è sufficiente a sorreggere la decisione e a sottrarla a censura di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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