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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36785/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e soltanto apparente, perché reiterava le censure d’appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La responsabilità penale e la condanna confermate in appello restano ferme.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° aprile 2026 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Con l’unico motivo ha denunciato violazione di legge e insufficienza della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., invocando l’occasionalità della condotta e l’assenza di precedenti. La Corte ha rilevato che il motivo riproponeva pedissequamente le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Con cui si censura la violazione della legge penale e l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonostante l'occasionalità della condotta e la condotta incensurata dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

    La Corte non decide nel merito se ricorressero i presupposti della particolare tenuità del fatto: dichiara inammissibile la censura perché ripropone le doglianze d’appello senza una critica specifica alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello e disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esaminata in cassazione quando il motivo che la sostiene si risolve nella mera reiterazione delle censure d’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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