Cassazione Civile, Ordinanza n. 15295/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'autorità amministrativa del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative, in solido, a una società e a una persona fisica per violazioni connesse alla gestione di un rapporto di lavoro: omessa registrazione nel libro unico del lavoro dei dati di un dipendente per un certo periodo, omessa consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto e omessa comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego. I ricorrenti avevano opposto l'ordinanza davanti al giudice ordinario, ma sia il tribunale sia la corte d'appello avevano rigettato l'opposizione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e falsa ricostruzione delle prove, sostenendo che le risultanze istruttorie escludessero un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto rinvenuto nei locali aziendali; 2) violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981; 3) violazione di legge e vizio della notificazione dell'ordinanza alla persona fisica, assumendo che questa non fosse più amministratore della società e quindi non fosse legittimata a riceverla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché investito dal divieto di riesame del merito e, comunque, precluso dalla doppia conforme senza adeguata indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto solo a contrapporre una diversa valutazione sull'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza, mentre la Corte d'appello aveva già accertato che l'atto era motivato in modo chiaro e poteva legittimamente richiamare per relationem gli atti ispettivi presupposti; inoltre il ricorso non riportava in modo sufficiente il contenuto dell'atto impugnato. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza della successiva sostituzione dell'amministratore in base alla responsabilità personale ex art. 3 l. n. 689/1981; inoltre la censura introduceva una questione nuova sulla validità della notifica, senza dimostrare che fosse stata già proposta nei gradi di merito e senza trascrivere la relata di notifica. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata attività difensiva dell'intimato, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
Norma richiamata come base delle sanzioni amministrative contestate per le irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti documentali.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000
Norma richiamata come ulteriore base sanzionatoria per l'omessa comunicazione connessa all'assunzione del lavoratore.
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002
Norma richiamata come fondamento delle sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione.
art. 18, comma 2, l. n. 689/1981
Richiamato per affermare l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché la motivazione dell'atto era stata ritenuta adeguata dal giudice di merito e il ricorso si limitava a un diverso apprezzamento fattuale.
La Corte richiama il carattere personale della responsabilità amministrativa, ritenendo irrilevante, rispetto all'assoggettabilità alla sanzione, il fatto che successivamente fosse mutata la compagine amministrativa.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per la preclusione al motivo di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato sotto questo profilo è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, chiedeva un nuovo esame del merito e delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte evidenzia la necessità di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; il ricorso è stato ritenuto carente quanto al contenuto dell'ordinanza e della relata di notifica, e quanto alla localizzazione processuale della dedotta questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: il controllo di legittimità riguarda la coerenza giuridica e logica della motivazione, non la sostituzione del giudice di merito nella valutazione del compendio istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura sulla motivazione di un'ordinanza ingiunzione non può risolversi in una mera contrapposizione valutativa rispetto al giudizio del merito, specie quando il giudice d'appello abbia già accertato che l'atto è adeguatamente motivato anche mediante rinvio agli atti ispettivi presupposti.
- Per evitare la novità della questione in cassazione, il ricorrente deve allegare e dimostrare di aver già dedotto la questione nei precedenti gradi e indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il rispetto dell'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede la trascrizione o quantomeno la puntuale indicazione dei documenti e degli atti posti a fondamento della censura, quando la loro conoscenza sia necessaria al controllo ex actis da parte della Corte.
- La responsabilità amministrativa ex l. n. 689/1981 ha carattere personale; la sopravvenuta modifica della compagine societaria o della carica amministrativa non incide, di per sé, sulla riferibilità della sanzione ai soggetti responsabili al momento del fatto.
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