Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23020/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bilardi è stato accusato di avere, quale titolare di un'azienda agricola, presentato all'INPS tramite piattaforma telematica modelli DMAG e UNILAV contenenti indicazioni di giornate lavorative e assunzioni fittizie (circa 380 braccianti fittizi), inducendo in errore i funzionari INPS e ottenendo erogazioni indebite di prestazioni assistenziali per complessivi euro 4.175.854. In appello e in cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) mancata prova della sua consapevolezza e che la documentazione sarebbe stata predisposta autonomamente da un coimputato (Tambè Giuseppe); (2) errata applicazione della recidiva specifica; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la consolidata valutazione di merito ("doppia conforme") sulla base degli elementi istruttori: assenza di effettiva attività agricola, agende sequestrate con annotazioni di giornate fittizie e attività intercettiva collegata agli accessi ispettivi. Ha ritenuto inammissibili i motivi che rimodellavano i fatti a fini difensivi e non ha potuto rilevare la prescrizione indicata dal P.G. perché l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione per dichiarare cause di non punibilità. Ha confermato l'applicazione della recidiva specifica e il diniego delle circostanze attenuanti per la gravità e l'entità del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Il reato di truffa è stato ritenuto provato rispetto ai comportamenti consistenti nell'indurre in errore l'INPS mediante false denunce di giornate lavorative e assunzioni fittizie.

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato insieme ad altre norme sul falso; utilizzato nella qualificazione del reato connesso alla documentazione falsificata inviata agli enti previdenziali.

  • art. 479 cod. pen.

    Riguarda il falso ideologico o materiale: la Corte ha ritenuto che il comportamento di falsificazione/documentazione mendace integrasse la fattispecie contestata.

  • art. 61 cod. pen.

    art. 61, n. 7 e n. 2, cod. pen.

    Sono state applicate circostanze aggravanti specificate dalla normativa (tra cui la n.7 e n.2) nell'apprezzamento del fatto.

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Norma sulla recidiva specifica: la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva specifica avendo il precedente per truffa caratteristiche omogenee con i fatti attuali.

  • art. 101 cod. pen.

    Richiamata nella spiegazione della nozione di "reati della stessa indole", estesa a reati di natura ed movente comuni anche se previsti da diverse norme.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio per assenza di elementi positivi e per la gravità e la reiterazione delle condotte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione che consenta di rilevare d'ufficio tali cause.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda, la Corte ha disposto un versamento in via equitativa alla cassa delle ammende di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel caso di "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado concordi) la Cassazione riconosce la reciproca integrazione motivazionale e non è tenuta a riesaminare dettagliatamente tutti gli elementi di prova: il sindacato è limitato alla verifica della congruità e logicità manifesta della motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una revisione dei fatti o una diversa ricostruzione plausibile: la Cassazione valuta la presenza di una motivazione logica e non la migliore interpretazione dei fatti.
  • Se l'accusa ha assolto l'onere probatorio, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi di discolpa concreti; deduzioni generiche o ripetute non superano la valutazione di merito se non indicano profili di manifesta illogicità.
  • La recidiva specifica può essere applicata anche se il precedente e il reato attuale sono disciplinati da diverse norme, quando i reati presentino caratteri fondamentali comuni (movente economico, modalità esecutive, finalità).
  • Il diniego delle circostanze attenuanti può fondarsi sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità oggettiva del fatto (ammontare del danno, durata e reiterazione delle condotte).
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza preclude la possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) in favore del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.