Sentenza del 22/03/2019 n. 8110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revisione di una dichiarazione doganale e il conseguente avviso di rettifica relativo all'importazione di dieci sculture d'arte contemporanea. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la responsabilità della società D.B. S.p.A., operatore doganale che aveva fornito i dati utilizzati per la dichiarazione, sostenendo che essa fosse o dovesse essere a conoscenza dell'erroneità del valore dichiarato. La società S.C.I. M. e C.G. contestavano invece la determinazione del valore doganale delle opere, la loro responsabilità e l'utilizzo, quale elemento indiziario, di una precedente dichiarazione di valore pari a Euro 1.470.000,00.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse comunque riconosciuto l'esistenza dei poteri rappresentativi di B.A. e D.B. S.p.A. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era insufficiente in ordine alla conoscenza o conoscibilità, da parte di D.B. S.p.A., dell'erroneità dei dati dichiarati. La Corte ha evidenziato il coinvolgimento qualificato della società nelle operazioni doganali precedenti e successive, nella richiesta di attestazione del valore delle opere e nella stipula della fideiussione. Sono stati rigettati i ricorsi di S.C.I. M. e C.G., poiché le loro censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame sul profilo relativo alla responsabilità di D.B. S.p.A. e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201
Quando una dichiarazione in dogana ... è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori.
La responsabilità doganale può estendersi, oltre al dichiarante e al proprietario o destinatario, anche a chi fornisce i dati utilizzati nella dichiarazione quando conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31
Le disposizioni disciplinano la determinazione del valore in dogana. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che le doglianze della società mirassero a contestare la valutazione delle prove e non l'interpretazione della normativa.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5, comma 4
La disposizione è stata invocata in relazione alla rappresentanza doganale diretta e ai poteri del doganalista, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque affrontato la questione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'obbligazione doganale può gravare su tutti coloro che si siano comunque ingeriti nell'operazione doganale.
La norma sui presupposti delle presunzioni è stata invocata dalla contribuente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione dell'accertamento di fatto.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione, anche sinteticamente, e abbia espresso una decisione sul punto.
Massime di principio
- In materia doganale, la responsabilità per dazi e imposte può coinvolgere anche l'intermediario o operatore che abbia fornito i dati della dichiarazione, se era o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità.
- La conoscenza o conoscibilità dell'errore deve essere valutata concretamente, considerando il ruolo professionale dell'operatore, il suo coinvolgimento nelle operazioni, i documenti disponibili e le attività svolte prima e durante l'importazione.
- Una motivazione giudiziale è insufficiente se omette di confrontarsi con elementi probatori decisivi e potenzialmente idonei a dimostrare la responsabilità dell'intermediario doganale.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore delle merci o delle prove: occorre dimostrare un effettivo errore di diritto, un'omissione decisiva o una motivazione radicalmente carente.
- Una precedente dichiarazione di valore, anche proveniente da un soggetto diverso, può assumere valore indiziario nella determinazione del valore doganale, purché il giudice spieghi logicamente perché la ritenga attendibile.
- Il rinvio dopo la cassazione non equivale alla vittoria definitiva: il giudice di rinvio deve riesaminare il punto accolto attenendosi ai principi indicati dalla Corte.
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