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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8110 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la revisione di una dichiarazione doganale e il conseguente avviso di rettifica relativo all'importazione di dieci sculture d'arte contemporanea. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la responsabilità della società D.B. S.p.A., operatore doganale che aveva fornito i dati utilizzati per la dichiarazione, sostenendo che essa fosse o dovesse essere a conoscenza dell'erroneità del valore dichiarato. La società S.C.I. M. e C.G. contestavano invece la determinazione del valore doganale delle opere, la loro responsabilità e l'utilizzo, quale elemento indiziario, di una precedente dichiarazione di valore pari a Euro 1.470.000,00.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse comunque riconosciuto l'esistenza dei poteri rappresentativi di B.A. e D.B. S.p.A. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era insufficiente in ordine alla conoscenza o conoscibilità, da parte di D.B. S.p.A., dell'erroneità dei dati dichiarati. La Corte ha evidenziato il coinvolgimento qualificato della società nelle operazioni doganali precedenti e successive, nella richiesta di attestazione del valore delle opere e nella stipula della fideiussione. Sono stati rigettati i ricorsi di S.C.I. M. e C.G., poiché le loro censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame sul profilo relativo alla responsabilità di D.B. S.p.A. e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201

    Quando una dichiarazione in dogana ... è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori.

    La responsabilità doganale può estendersi, oltre al dichiarante e al proprietario o destinatario, anche a chi fornisce i dati utilizzati nella dichiarazione quando conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31

    Le disposizioni disciplinano la determinazione del valore in dogana. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che le doglianze della società mirassero a contestare la valutazione delle prove e non l'interpretazione della normativa.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5, comma 4

    La disposizione è stata invocata in relazione alla rappresentanza doganale diretta e ai poteri del doganalista, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque affrontato la questione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'obbligazione doganale può gravare su tutti coloro che si siano comunque ingeriti nell'operazione doganale.

  • Codice civile, art. 2729

    La norma sui presupposti delle presunzioni è stata invocata dalla contribuente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione dell'accertamento di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione, anche sinteticamente, e abbia espresso una decisione sul punto.

Massime di principio

  • In materia doganale, la responsabilità per dazi e imposte può coinvolgere anche l'intermediario o operatore che abbia fornito i dati della dichiarazione, se era o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità.
  • La conoscenza o conoscibilità dell'errore deve essere valutata concretamente, considerando il ruolo professionale dell'operatore, il suo coinvolgimento nelle operazioni, i documenti disponibili e le attività svolte prima e durante l'importazione.
  • Una motivazione giudiziale è insufficiente se omette di confrontarsi con elementi probatori decisivi e potenzialmente idonei a dimostrare la responsabilità dell'intermediario doganale.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore delle merci o delle prove: occorre dimostrare un effettivo errore di diritto, un'omissione decisiva o una motivazione radicalmente carente.
  • Una precedente dichiarazione di valore, anche proveniente da un soggetto diverso, può assumere valore indiziario nella determinazione del valore doganale, purché il giudice spieghi logicamente perché la ritenga attendibile.
  • Il rinvio dopo la cassazione non equivale alla vittoria definitiva: il giudice di rinvio deve riesaminare il punto accolto attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

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