Cassazione Penale, Ordinanza n. 26879/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ex art. 393 c.p. Più precisamente, la doglianza mirava a contestare l'inquadramento dei fatti come rapina, ritenendo che mancasse l'elemento soggettivo compatibile con tale titolo di reato. La Corte d'appello aveva però già ritenuto che l'agente non fosse a conoscenza del preteso credito vantato da un concorrente nei confronti della vittima, valorizzando dunque il dolo della condotta in termini di rapina. Il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo rispetto alle argomentazioni già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era puramente reiterativo e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione si distinguono in base all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa del ricorrente come norma cui ricondurre i fatti, ma la Corte non ne accoglie la qualificazione, ritenendo corretto l'inquadramento diverso operato nei gradi di merito.
Applicato per la condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato nel confronto tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione/rapina, con distinzione fondata sull'elemento psicologico.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre in cassazione una censura già esaminata e disattesa in appello, senza introdurre argomenti nuovi o specifiche censure di legittimità, può essere dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo.
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione/rapina va effettuata principalmente in base all'elemento psicologico dell'agente, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.
- Quando la conoscenza del preteso credito altrui non appartiene all'agente, la condotta può essere qualificata secondo il diverso titolo delittuoso ritenuto dal giudice di merito, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva di un credito per attrarre il fatto nell'art. 393 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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