Cassazione Penale, Ordinanza n. 21452/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna per indebita compensazione e per un ulteriore reato tributario ex d.lgs. 74/2000. Nel ricorso ha dedotto: 1) illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, sostenendo che dai documenti emergerrebbero, al più, crediti non spettanti e non crediti inesistenti; 2) omissione di pronuncia sul profilo soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione sulla pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione solida e non manifestamente illogica, e perché le censure prospettavano questioni nuove o comunque non si confrontavano con la motivazione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse adeguatamente motivata: quanto all'indebita compensazione, aveva richiamato le ragioni del primo giudice, evidenziando che i crediti utilizzati in compensazione nel 2018, in qualità di legale rappresentante di una società, dovevano considerarsi inesistenti poiché dalle dichiarazioni fiscali risultavano solo debiti d'imposta e nessun credito; quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, la motivazione di appello era ampia e congrua, e la difesa non aveva offerto argomenti specifici a sostegno del beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come una delle fattispecie tributarie oggetto della conferma di condanna in appello; la decisione di legittimità non sviluppa il merito della norma oltre il dato della precedente condanna.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ribadisce che, ai fini della fattispecie contestata, i crediti utilizzati in compensazione erano da considerare inesistenti, non meramente non spettanti, e che le doglianze difensive non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua, anche in ragione dell'assenza di specifici elementi difensivi a sostegno della richiesta.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure non evidenziavano manifesta illogicità della motivazione e, in parte, proponevano questioni nuove non dedotte nei motivi di appello.
È stato disposto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni di merito diverse da quelle dedotte con l'atto di appello, specie quando richiedano una diversa ricostruzione fattuale della condotta.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza impugnata presenti effettive lacune, contraddizioni o manifesta illogicità; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli atti.
- Nel reato di indebita compensazione, la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti è decisiva e va valutata sulla base della concreta situazione fiscale emergente dagli atti e dalle dichiarazioni presentate.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione ampia e congrua e la difesa non alleghi elementi specifici idonei a sostenerne il riconoscimento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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