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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18812/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria operata dalla Corte d'Appello che aveva calcolato il valore giornaliero in Euro 250,00, ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981. Dopo la pronuncia della Corte d'Appello è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 28/2022) che ha dichiarato incostituzionale la previsione che fissava il minimo giornaliero in Euro 250,00 e ha rideterminato il minimo in Euro 75,00; inoltre è stata successivamente introdotta, in attuazione della delega, la disciplina dell'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (valore giornaliero da Euro 5 a Euro 2.500 e valutazione delle condizioni economiche e parametri di cui all'art. 133-bis c.p.). Il ricorrente deduceva quindi l'illegalità della pena applicata per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la pena pecuniaria comminata è illegale perché calcolata sul valore giornaliero di Euro 250,00 ormai non conforme al nuovo quadro costituzionale e legislativo. Visto che la nuova disciplina (art. 56-quater) impone una valutazione individualizzata (reddito, condizioni economiche, parametri dell'art. 133-bis c.p.) e che il reato è divenuto procedibile a querela di parte (d.lgs. n. 150/2022) senza che risultino querele delle persone offese, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio a altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio e per l'espletamento, in via preliminare, degli adempimenti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Corte ha ritenuto necessari gli approfondimenti richiesti dalla nuova normativa.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Riferimento alla fattispecie di furto aggravato per esposizione dei beni alla pubblica fede, che era alla base della condanna di merito.

  • art. 53, comma 2, legge n. 689/1981

    in origine prevedeva che il valore giornaliero non potesse essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. (Euro 250,00) e non potesse superare dieci volte tale ammontare

    La Corte ha rilevato che la conversione operata in base al precedente art. 53, comma 2, è illegittima dopo la pronuncia della Corte Costituzionale; il parametro minimo usato (Euro 250) non è più valido.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022

    "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75,00 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p."

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precedente limite minimo (Euro 250) e ha indicato un nuovo riferimento minimo (Euro 75) fino all'intervento legislativo che ha poi riformato la materia.

  • art. 56-quater, legge n. 689/1981 (introdotto in attuazione della legge n. 134/2021)

    "il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro"; "deve corrispondere alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare"; secondo comma: il giudice deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p.

    La nuova norma impone una valutazione individualizzata e parametrata per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria; per effetto del principio "favor rei" si applica ai procedimenti pendenti e impedisce alla Cassazione di ricalcolare direttamente la pena pecuniaria senza rimessione al giudice di merito.

  • art. 135 c.p.

    Richiamato quale riferimento numerico nella disciplina precedente (ai fini della determinazione del valore giornaliero per la conversione).

  • art. 133-bis c.p.

    Indica i parametri che il giudice deve considerare (condizioni economiche e patrimoniali) nella determinazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 56-quater.

  • art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p.

    Motivazione del ricorso: dedotta la violazione di legge e l'illegittimità della pena per errata applicazione del parametro di conversione.

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 85 e riforma procedibilità)

    La riforma ha reso il reato procedibile a querela di parte e ha previsto oneri preliminari (art. 85) che la Corte di merito dovrà espletare; la mancata querela delle persone offese impedisce la prosecuzione senza l'adempimento di tali formalità.

Massime di principio

  • Se la conversione di pena detentiva breve in pena pecuniaria è stata calcolata secondo parametri dichiarati poi incostituzionali o modificati dalla legge, la pena è illegale e la sentenza può essere annullata.
  • Dopo modifiche costituzionali/legislative che introducono criteri di individualizzazione del valore giornaliero (es. art. 56-quater), la determinazione della pena pecuniaria richiede una valutazione delle condizioni economiche del condannato e dei parametri di cui all'art. 133-bis: la Cassazione non può ricalcolare direttamente l'importo quando è necessaria tale valutazione approfondita, ed è generalmente necessario il rinvio al giudice di merito.
  • Il principio del favor rei si applica alle nuove discipline favorevoli sopravvenute e può rendere applicabili ai procedimenti pendenti regimi più favorevoli per il condannato.
  • Se una norma di procedibilità viene modificata (es. reato reso procedibile a querela), il giudice deve verificare la sussistenza della querela e compiere gli adempimenti preliminari richiesti dalla nuova normativa (es. art. 85 d.lgs. n. 150/2022); l'assenza della querela può impedire la prosecuzione del procedimento.
  • Nel caso di conversione della pena è necessario documentare e motivare il calcolo del valore giornaliero in base alle condizioni economiche dell'imputato; decisioni che adottano valori fissi senza questa valutazione sono vulnerabili a impugnazione.

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