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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33435/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava una sentenza della CTR calabrese che aveva: 1) dichiarato inammissibili gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado favorevoli a una società a responsabilità limitata, per asserito difetto di prova della notifica degli atti di appello, ritenendo necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata; 2) rigettato l'appello contro la sentenza favorevole a un socio di società di persone, ritenendo che l'esito del giudizio della società si riflettesse automaticamente sulla posizione del socio. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio deduceva, in sintesi: nullità della sentenza d'appello per difetto di esposizione dei fatti; nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sul deposito della prova di notifica in appello nel processo tributario; violazione del litisconsorzio necessario nei giudizi relativi a società di persone e soci; e, con riferimento al socio, ulteriori censure su motivazione, sospensione necessaria e giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il sesto motivo, escludendo sia la nullità della sentenza per difetto di esposizione dei fatti sia la motivazione apparente. Ha accolto il secondo motivo relativo alla società contribuente, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla CTR in diversa composizione perché esamini nel merito le questioni rimaste assorbite dall'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha accolto il settimo motivo relativo al socio di società di persone, dichiarando la nullità del giudizio di appello per violazione del litisconsorzio necessario e rinviando alla CTR affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 43 R.d. n. 1611/1933

    Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza bisogno di mandato, in rapporto di immedesimazione organica.

  • art. 72 d.lgs. n. 300/1999

    Conferma la facoltà delle Agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 7, comma 3, L. n. 664/1986

    Consente all'Avvocatura dello Stato la trasmissione a distanza degli atti per via telematica/fax.

  • art. 10, comma 2, L. n. 383/2001

    L'obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionario dell'ufficio ricevente, purché dalla copia risultino indicazione e sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione/esposizione dei fatti sussiste solo se non sia possibile individuare gli elementi di fatto posti a base della decisione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo sul preteso difetto di esposizione dei fatti; non ne viene data un'autonoma interpretazione nel merito.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario richiede il deposito dell'originale del ricorso notificato o della copia con prova della spedizione; la prova della notificazione a mezzo posta assume rilievo per verificare il perfezionamento della notifica.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Per l'appello richiama la disciplina del deposito degli atti notificati e della prova della spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    L'eventuale irregolarità della notifica dell'appello si considera sanata dalla costituzione della parte appellata.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Nei giudizi relativi a società di persone e soci sussiste litisconsorzio necessario originario; il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    La riunione dei giudizi è richiamata come strumento che può concorrere alla ricomposizione dell'unità del processo, ma non sostituisce l'integrazione del contraddittorio quando necessaria.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    La rettifica dei redditi delle società di persone comporta automatica imputazione ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La soluzione del litisconsorzio va coordinata con il principio di ragionevole durata del processo.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati a sostegno della ricomposizione dell'unicità della causa per evitare formalismi inutili e garantire la ragionevole durata del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al socio, ma la Corte non vi fonda la decisione finale perché il motivo resta assorbito dall'accoglimento del settimo motivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al socio, ma la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notifica non può essere dichiarata quando la parte appellata si sia costituita in giudizio e l'irregolarità della notificazione risulti così sanata; il deposito dell'avviso di ricevimento è necessario solo quando occorra verificare il perfezionamento della notifica in assenza di costituzione della controparte.
  • La nullità della sentenza per mancanza dell'esposizione dei fatti o per motivazione apparente ricorre solo se non sia possibile ricostruire gli elementi di fatto e le ragioni decisorie poste a base della pronuncia; non basta una motivazione concisa se la decisione consente di comprendere il percorso argomentativo.
  • Nelle controversie tributarie relative a società di persone e ai soci, l'accertamento è unitario e sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo, ma la nullità può essere limitata al solo grado in cui la violazione si è verificata se i gradi precedenti hanno già assicurato la trattazione unitaria e la compatibilità con la ragionevole durata del processo.
  • La riunione o separazione delle cause è atto discrezionale e meramente preparatorio, non autonomamente decisorio e non può essere elevata, da sola, a vizio della sentenza se la decisione resta comunque intellegibile.
  • Nel patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le Agenzie fiscali non occorre un mandato speciale; la difesa dell'Avvocatura opera secondo un rapporto di immedesimazione organica e la sottoscrizione degli atti può essere validamente integrata secondo le regole sulla trasmissione a distanza previste dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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