Cassazione Penale, Ordinanza n. 03533/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava più imputati tratti a giudizio per fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con riferimento a cocaina e hashish, nell'ambito di una organizzata attività di spaccio. Uno dei ricorrenti ha contestato l'accertamento dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, lamentando che la Corte di appello avesse valorizzato in modo non corretto intercettazioni, osservazioni di polizia giudiziaria e sequestro di droga presso l'abitazione di un coimputato. Nella medesima prospettiva è stata censurata la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Sono state inoltre dedotte doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114, comma 1, c.p. Un ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello sul trattamento sanzionatorio, ma le doglianze sul punto sono state ritenute generiche e non correlate alla motivazione della sentenza. Due imputati avevano definito l'impugnazione con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., e hanno poi proposto ricorso per cassazione su questioni rinunciate nell'accordo; per loro il ricorso è stato ritenuto precluso. Un altro ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per carenza di motivazione, ma la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato sulla rideterminazione della pena base e sugli aumenti per continuazione, valorizzando anche la personalità favorevole dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le censure relative alla valutazione delle prove, alla mancata qualificazione del fatto di lieve entità, al trattamento sanzionatorio e alla pretesa attenuante del contributo minimo. Per i ricorrenti che avevano definito l'impugnazione con concordato in appello ha affermato la preclusione del ricorso per cassazione su questioni alle quali era stato rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il fatto lieve va valutato alla luce congiunta di tutti i parametri normativi; se uno degli indici previsti risulta negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La censura sull'attenuante del contributo di minima importanza è stata ritenuta non decisiva e comunque non adeguatamente devoluta al giudice di merito; il relativo apprezzamento resta riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per vizio di motivazione.
Il concordato in appello preclude il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, con effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di legittimità che si limiti a reiterare doglianze sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove è inammissibile quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede la valutazione complessiva di tutti i criteri legali; la presenza di un indice negativo assorbente, come la consistente quantità di droga o le modalità organizzate dello spaccio, basta a escludere l'applicazione del comma 5.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti discrezionali non sono scrutinabili in cassazione come nuovo giudizio di merito, salvo il vizio di motivazione della decisione impugnata.
- Il concordato in appello produce un effetto preclusivo rispetto al ricorso per cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena.
- La motivazione della rideterminazione della pena è sufficiente quando dia conto sia della nuova pena base sia degli aumenti per continuazione e delle ragioni della diversa valutazione della personalità dell'imputato.
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