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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto integrato il reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo di non avere consapevolezza del rilievo ostativo della precedente condanna irrevocabile per associazione mafiosa; 2) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; 3) censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva, richiesta in ragione della breve durata della pena e della ritenuta idoneità della misura sostitutiva. La Corte ha ritenuto la prima censura reiterativa delle doglianze di appello e comunque infondata, valorizzando la sottoscrizione del modulo, l'indicazione chiara del requisito ostativo, l'irrilevanza della mancata acquisizione del modulo cartaceo e l'assenza di prova che l'imputato fosse già noto al CAF; ha inoltre richiamato il principio per cui l'errore sulla sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza integra errore su legge penale e non esclude il dolo. Quanto alle attenuanti generiche e alla sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione di merito, fondata sui gravi precedenti e sulla sottoposizione alla sorveglianza speciale al momento della domanda, nonché sulla prognosi di inidoneità delle pene sostitutive a conseguire le finalità rieducative e preventive.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    "in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4"

    La disposizione disciplina i requisiti per il reddito di cittadinanza; la sua inosservanza rileva ai fini della falsità delle dichiarazioni rese per ottenerlo.

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    "l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l."

    La norma integra il precetto penale che sanziona le false dichiarazioni rese al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

  • art. 5 cod. pen.

    "non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen."

    L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto non escludono il dolo quando si risolvono in errore su legge penale.

  • art. 416-bis c.p.

    "condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis"

    La precedente condanna per associazione mafiosa era indicata come rilievo ostativo all'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza.

Massime di principio

  • In tema di false dichiarazioni per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'errore dell'agente sulla spettanza del beneficio, quando dipenda dalla mancata considerazione dei requisiti legali richiesti, si traduce in errore su legge penale e non elimina il dolo.
  • La prova della sottoscrizione del modulo contenente l'indicazione chiara dei requisiti ostativi può essere sufficiente a escludere il vizio di motivazione sulla consapevolezza dell'agente, anche se non sia acquisito il supporto cartaceo del modulo.
  • La censura in cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile o comunque infondata.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la motivi con elementi concreti come i precedenti penali e la sottoposizione a misura di prevenzione al momento del fatto.
  • La prognosi di inidoneità delle pene sostitutive è correttamente formulata quando il giudice di merito valuti in concreto che tali misure non garantiscono le finalità rieducative e preventive; non esiste un diritto automatico alla sostituzione per il solo fatto che la pena sia di breve durata.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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