Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Palermo alla sola pena dell'ammenda per reati edilizi previsti dagli artt. 64 ss. e 93 ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. Egli aveva proposto impugnazione davanti alla Corte d'appello di Palermo, che l'aveva trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto era sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente la validità formale dell'impugnazione convertita in ricorso per cassazione, non il merito della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sottoscrizione dei motivi da parte di un difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., anche quando l'originario atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 64 ss. d.P.R. n. 380 del 2001
Sono richiamati come base della contestazione per uno dei capi di imputazione relativi a reati edilizi, ma la decisione non affronta il merito di tali norme.
art. 93 ss. d.P.R. n. 380 del 2001
Sono richiamati come base della contestazione per un ulteriore capo di imputazione relativo a reati edilizi, ma la decisione non affronta il merito di tali norme.
È la norma che consente la trasmissione dell'impugnazione alla Corte di cassazione quando l'appello è proposto avverso sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione.
La sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se l'atto proviene da una conversione dell'appello erroneamente proposto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; in difetto, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 613 c.p.p.
- L'inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore sussiste anche quando il ricorso per cassazione derivi dalla conversione di un appello erroneamente proposto, poiché la sanatoria derivante dalla conversione non supera il requisito formale della sottoscrizione valida.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicata dalla Corte.
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