Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente l'impianto della decisione di merito nei limiti già stabiliti dalla Corte d'Appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi parzialmente riformato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva escluso la rilevanza penale della dichiarazione relativa all'autovettura, ridotto il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino. Il ricorso deduceva vizio di motivazione: da un lato, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto alla falsa dichiarazione sulla presenza della madre nel nucleo familiare, presenza che avrebbe inciso sui parametri di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza; dall'altro, in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio, contestando il modesto aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura meramente riproduttiva delle doglianze già formulate in appello e comunque manifestamente infondata, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato sulla rilevanza delle dichiarazioni concernenti la madre e che l'assunto difensivo secondo cui l'imputato avrebbe vissuto da solo era privo di qualsiasi supporto probatorio. Anche la seconda censura è stata ritenuta infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non censurabile il contenuto aumento per continuazione, facendo riferimento alle due pregresse condanne per plurimi titoli di reato.
Norme richiamate
art. 94 d.l. 4/2019
La sentenza non riporta il numero dell'articolo, ma il fatto contestato è qualificato come false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, richiamando implicitamente la disciplina penale delle dichiarazioni mendaci rilevanti ai fini del beneficio.
art. 81 c.p.
Il modesto aumento di pena è stato giustificato in relazione alla continuazione, con motivazione ritenuta incensurabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente censure già devolute e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione difensiva secondo cui il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato l'elemento soggettivo o un fatto ostativo all'accesso a un beneficio pubblico non è scrutinabile in cassazione quando la ricostruzione della Corte territoriale sia sorretta da motivazione logica e da assenza di supporto probatorio per la tesi alternativa.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione dell'aumento per continuazione, non è censurabile in cassazione se il giudice di merito abbia dato conto in modo congruo dei criteri adottati e del relativo fondamento fattuale.
- Nel caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03382/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →