Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati, condannati dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda per il reato previsto dall'art. 727 c.p., avevano proposto tramite difensore un atto qualificato come appello dinanzi alla Corte di appello. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., trattandosi di impugnazione contro sentenza di condanna alla sola ammenda. Successivamente il difensore e procuratore speciale ha dichiarato rinuncia ai ricorsi. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato una causa originaria di inammissibilità: l'atto era sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, circostanza che rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., anche quando l'originario appello erroneamente proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La rinuncia ai ricorsi è stata menzionata, ma non ha inciso sull'esito, perché è stata comunque ravvisata una causa originaria di inammissibilità dovuta alla sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione; dalla sentenza non emerge ulteriore interpretazione del merito del reato
consente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando sia stato proposto appello avverso sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda
la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso, anche se l'atto di appello erroneamente proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione
a seguito della declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- L'inammissibilità originaria del ricorso non è sanata dalla conversione dell'erroneo atto di appello in ricorso per cassazione operata dal giudice di appello.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze accessorie previste dalla legge, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La rinuncia al ricorso non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando sussista già un vizio originario dell'atto impugnatorio.
Come è indicizzato
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