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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37927/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, titolare di ditta individuale, era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per avere emesso fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015, nell'ambito di una condotta unitaria contestata ai sensi dell'art. 81 c.p. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e b), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In particolare lamentava che i giudici di merito avessero valutato in modo parziale e non analitico le prove, con conseguente ricostruzione fattuale errata e ingiusta attribuzione di responsabilità. In via subordinata contestava anche il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse eccessiva e dovesse essere contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'impugnazione, né individuava specificamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata oggetto di censura. Non essendo emersa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base del vincolo della continuazione riferito alla condotta di emissione di fatture false in più annualità.

  • art. 8 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice per l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte la menziona come titolo di condanna confermato in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Dedotto dal ricorrente per vizio di motivazione, in particolare contraddittorietà e manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Dedotto dal ricorrente per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'impugnazione, con riferimento preciso ai passaggi della motivazione della sentenza impugnata che si intendono censurare; la generica riproposizione di censure sulla ricostruzione fattuale o sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
  • La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge non può risolversi in una critica meramente assertiva o riassuntiva della decisione di merito, ma deve confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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