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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37707/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) e aveva assolto Basile dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale (capo b). Le censure principali riguardavano: 1) presunta nullità e violazione del diritto di difesa per l'acquisizione dei dati da una memoria di massa tramite un accertamento tecnico ritenuto dall'avvocatura "irripetibile" senza adeguato preavviso; 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze circa la consistenza del deficit della fallita e sulle distrazioni di beni, basandosi su documentazione ritenuta inattendibile o incompleta e senza confrontare adeguatamente la copia informatica con gli originali; 3) insufficiente valutazione delle argomentazioni e della consulenza di parte (dott. Cristofanelli) in ordine a saldo di cassa, crediti, valore dei beni e destinazione degli stessi; 4) carente attribuzione della condotta distrattiva ai ricorrenti (Basile cessato dalla carica prima del fallimento; Grande senza cariche formali); 5) doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (sottolineando che la mera estrazione di dati da supporti informatici non costituisce automaticamente un accertamento tecnico irripetibile e che occorre dimostrare in cosa l'attività eseguita si discostasse dalla normale estrazione). I motivi secondo, terzo e quarto non sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte d'appello non ha esaminato analiticamente i rilievi della difesa sulla documentazione contabile e sulle conclusioni del consulente di parte; ritenendo tali censure non manifestamente infondate, la Cassazione ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di 12 anni e 6 mesi decorrente dal 15/12/2009, con sospensioni considerati, estinto il 8/02/2023). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il quinto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame in Cassazione alle censure ammesse; qui i ricorrenti hanno impugnato nei limiti consentiti

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Riferimento alle forme previste per gli accertamenti tecnici; la Corte valuta la correttezza formale dell'acquisizione dei dati

  • Legge 18 marzo 2008, n. 48

    Introdotto obbligo di modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti agli originali; comunque l'estrazione di dati non è di per sé accertamento tecnico irripetibile

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini di prescrizione dei reati, usata per calcolare la durata massima applicabile al reato in esame

  • art. 161 cod. pen.

    Regola il termine di prescrizione per i reati più gravi, rilevante nel calcolo della durata massima (qui 12 anni e 6 mesi)

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Riferimento all'aggravante per bancarotta in relazione all'entità delle distrazioni; la Corte osserva che l'assenza di elementi precisi può escludere l'aggravante

  • art. 33 legge fallimentare

    Citata in relazione alla relazione del curatore fallimentare che figura negli atti e che la Corte d'appello ha richiamato

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021 (Marziano)

    Principio espresso secondo cui l'estrazione di dati da supporti informatici non costituisce automaticamente un accertamento tecnico irripetibile e che l'eventuale inutilizzabilità richiede la prova di alterazioni o di mancata corrispondenza

Massime di principio

  • L'estrazione di dati da supporti informatici non è, di per sé, un accertamento tecnico irripetibile: per renderla tale la difesa deve dimostrare specificamente in cosa l'attività fosse diversa dalla normale estrazione e come ciò abbia inciso sulla validità probatoria.
  • La mancata interlocuzione preventiva o la mancata adozione di particolari modalità acquisitive non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati informatici; il giudice deve valutare concretamente possibile alterazione o discrepanza tra originale e copia.
  • Quando la Corte d'appello non affronta analiticamente i rilievi tecnici e probatori sollevati dalla difesa (es. consulenza di parte, criticità della documentazione contabile), la Cassazione può ritenere non manifestamente infondati i motivi e annullare la sentenza se nel frattempo è sopraggiunta la prescrizione.
  • In materie come la bancarotta per distrazione, è cruciale che il giudice ricostruisca con precisione l'ammontare del deficit e la destinazione dei beni; l'assenza di elementi specifici può impedire l'applicazione di aggravanti e indebolire la prova della responsabilità soggettiva.
  • Il calcolo della prescrizione parte dal "tempus commissi delicti" e richiede attenzione alle sospensioni processuali: la estinzione per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio quando il tempo è definitivamente maturato.
  • Per la difesa: chiedere sempre la copia forense dei supporti informatici, documentare la catena di custodia, produrre consulenza tecnica di parte e sollecitare al giudice la valutazione puntuale dei rilievi probatori per evitare che questioni decisive restino inevase in sede di merito.
  • Per il pubblico ministero e il giudice di merito: motivare dettagliatamente il ragionamento sulla congruità delle copie informatiche, sulla corrispondenza con gli originali e rispondere specificamente alle osservazioni tecniche della difesa per rendere la decisione resistente al sindacato di legittimità.

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