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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02977/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un pregresso giudizio di merito nel quale la Corte d'appello di Milano aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il risarcimento dovuto alle società del gruppo ricorrente in favore della controparte. Nel successivo giudizio di cassazione, sia il ricorso principale sia quello incidentale erano stati dichiarati inammissibili con ordinanza n. 27901/2021. Le società ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto della Corte di cassazione: con il primo motivo hanno sostenuto che l'ordinanza avesse erroneamente considerato il quarto motivo del precedente ricorso per cassazione come una mescolanza indistinta di censure, senza tener conto della sua suddivisione numerica e analitica; con il secondo motivo hanno lamentato che la Corte avesse omesso di esaminare ulteriori autonome doglianze contenute nello stesso quarto motivo, limitandosi a valutare solo una parte delle critiche relative alla quantificazione del risarcimento e alla causazione del danno. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha domandato anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi dedotti non integrassero errore revocatorio di fatto, ma al più errori di giudizio o di interpretazione dell'oggetto del motivo di ricorso. In particolare, ha osservato che sull'impugnato quarto motivo del precedente ricorso vi era comunque stata una pronuncia, sicché non ricorreva un'omissione assoluta di decisione; inoltre, la censura sulla "mescolanza" di doglianze e sulla mancata considerazione di alcune argomentazioni attiene al modo in cui la Corte ha valutato e qualificato il motivo, non a una falsa percezione immediata di un fatto processuale. Ha escluso anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo insussistenti mala fede o colpa grave e non pretestuosa l'iniziativa di revocazione. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dall'articolo, e non per contestare errori di diritto o di valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale decisivo; non basta la censura di una valutazione giuridica o interpretativa della Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede, anche nel terzo comma, mala fede o colpa grave; non è sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non coincide con l'errore di diritto o con l'errore di giudizio della Corte di cassazione: è necessario un errore percettivo immediato e decisivo su un fatto processuale esistente o inesistente.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la Corte abbia comunque pronunciato sul motivo di ricorso, anche se non abbia esaminato analiticamente tutte le argomentazioni svolte al suo interno; in tal caso la doglianza attiene al merito della valutazione del motivo.
  • La semplice articolazione numerica di un motivo o la sua scomposizione in paragrafi non impone, di per sé, che ogni singola argomentazione sia trattata come autonomo motivo di ricorso se la struttura complessiva rivela un'unica censura.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave e non può essere irrogata per la sola infondatezza, anche manifesta, dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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