Cassazione Penale, Sentenza n. 29840/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell'interesse di Luca Cifelli contro l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 14/03/2022 che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per plurime ipotesi di reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (artt. 274, 275, 299 c.p.p.) per presunto illegittimo aggravamento della misura cautelare senza un reale aggravamento delle esigenze cautelari: contestava che la presenza di una terza persona (Jasmine Di Baggio) presso la sua abitazione e il trasferimento di un telefonino fossero idonei ad aggravare le esigenze cautelari, rilevando l'assenza di riscontri probatori relativi all'utilizzo del telefono per l'attività di spaccio e sostenendo la scarsa offensività delle violazioni delle prescrizioni domiciliare, derivate da rapporti familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente è stato infatti nuovamente posto agli arresti domiciliari con ordinanza del Tribunale di Isernia del 6 maggio 2022, rendendo privo di interesse l'impugnazione dell'aggravamento precedente. Per tale motivo la Corte non si è pronunciata nel merito delle censure sostanziali riguardanti l'aggravamento della misura. Inoltre la sopravvenuta inammissibilità ha comportato l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al tipo di impugnazione (appello per misure cautelari). La Corte non ha deciso sul merito dell'impugnazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai presupposti per l'aggravamento delle misure cautelari; la Corte non è però entrata nel merito avendo rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice di aggravare la misura cautelare; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura sostanziale per la dichiarata inammissibilità.
Richiamato tra le disposizioni processuali menzionate dal ricorrente in tema di misure cautelari. Anche qui la Corte ha evitato una valutazione di merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale indicante le ipotesi contestate (delitti in materia di stupefacenti). La contestazione dei reati è il contesto che giustificava l'adozione e l'aggravamento della misura cautelare, ma la Corte non ha esaminato se le condizioni per l'aggravamento fossero effettivamente sussistenti.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
La procedura del giudizio si è svolta ai sensi di tali disposizioni eccezionali/accelerate; la Corte lo indica come dato processuale ma ciò non ha inciso sulla decisione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravvengono fatti o provvedimenti che eliminano l'effetto lesivo o l'interesse all'impugnazione (es. il medesimo indagato viene ricollocato nella stessa misura iniziale), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce in genere alla Corte di pronunciarsi nel merito delle censure sostanziali; chi impugna perde così l'occasione di ottenere un pronunciamento favorevole salvo che sussistano questioni di interesse generale.
- Per contestare l'aggravamento di una misura cautelare è necessario dimostrare che sussiste effettivamente un aggravamento delle esigenze cautelari rispetto al momento dell'adozione della misura originaria; mere ipotesi o collegamenti fattuali non provati (es. presenza di terzi, trasferimento di un telefono) possono non essere sufficienti se non supportati da accertamenti probatori.
- Violazioni superficiali o occasionali delle prescrizioni della misura domiciliare, soprattutto se di natura familiare, possono non integrare automaticamente i presupposti per l'aggravamento della misura, a meno che non emergano elementi concreti che rendano attuali e più gravi le esigenze cautelari.
- La sopravvenienza di provvedimenti favorevoli (es. ritorno agli arresti domiciliari) può anche comportare l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità per mancanza di interesse.
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