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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17292/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta da una banca per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale su beni immobili dei coniugi, atto compiuto in presenza di debiti verso vari creditori bancari assistiti da decreti ingiuntivi e da fideiussione del marito. Nel corso del giudizio si sono inserite ulteriori pretese creditorie, anche in capo a soggetti cessionari dei crediti di altre banche. In appello i debitori hanno contestato, tra l’altro, la legittimazione della cessionaria a proporre/resistere in giudizio quale successore a titolo particolare, sostenendo che non fosse stata dimostrata l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non sufficienti e documenti tardivamente prodotti. In cassazione il ricorso era affidato a quattro motivi, ma il primo è stato ritenuto fondato: la cessionaria del credito, a fronte di specifica contestazione, avrebbe dovuto provare in modo adeguato che il credito controverso fosse compreso tra quelli ceduti; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. equivale alla notificazione al debitore ceduto, ma non prova di per sé la cessione dello specifico credito. La Corte ha inoltre rilevato l’uso, da parte del giudice di merito, di un documento prodotto tardivamente in comparsa conclusionale, in violazione dell’art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra i ricorrenti e la banca creditrice originaria, per rinuncia parziale al ricorso, con compensazione integrale delle spese tra quelle parti. Quanto al restante rapporto processuale, ha accolto il primo motivo di ricorso nei confronti della cessionaria del credito e della banca intervenuta, ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tali posizioni e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base dell’azione revocatoria ordinaria diretta a far dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore

  • art. 58 T.U.B.

    la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale vale, per le cessioni bancarie in blocco, come notificazione al debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell’inclusione dello specifico credito ceduto quando ciò sia contestato

  • art. 1264 c.c.

    la notifica della cessione rileva solo per impedire il pagamento liberatorio al cedente e non per perfezionare o provare la cessione del credito

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare deve allegare e provare la propria legittimazione/processuale successione nel diritto controverso

  • art. 345 c.p.c.

    è preclusa in appello la considerazione di documenti tardivamente prodotti, anche se richiamati per dimostrare la legittimazione della cessionaria

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso insieme agli altri vizi processuali, in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza e violazioni processuali

Massime di principio

  • Chi agisce o resiste in giudizio quale cessionario di un credito deve, se la controparte contesta specificamente la titolarità del credito, fornire la prova dell’inclusione dello specifico rapporto nella cessione, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessione in blocco.
  • Nelle cessioni bancarie ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c., ma non prova automaticamente che il credito controverso sia stato effettivamente trasferito.
  • Se l’avviso di cessione contiene indicazioni generiche o non univoche, la legittimazione sostanziale del cessionario può essere affermata solo mediante ulteriori elementi idonei a ricondurre con certezza il credito litigioso ai rapporti ceduti.
  • Il giudice non può fondare l’accertamento della titolarità del credito su documenti prodotti tardivamente in appello, ove la loro acquisizione sia vietata dall’art. 345 c.p.c.
  • In caso di contestazione sulla successione nel diritto controverso, l’onere di provare la qualità di successore a titolo particolare grava sul soggetto che la afferma fin dal momento della sua costituzione nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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