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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Panzone impugna la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che lo aveva ritenuto responsabile, in parte, per più fatti: capo A (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, giugno 2012), capo B (falsità ideologica relativa all'esame di matematica), capo C (falsità ideologica relativa all'esame di inglese I) e capo D (falsità ideologica relativa all'esame di inglese II). Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: vizio di motivazione ed errata applicazione del diritto rispetto al capo C (sostenendo che l'assoluzione del prof. De Marco in separato procedimento metteva in dubbio la prova); mancata considerazione della discrezionalità valutativa e quindi della non applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p.; errore sulla verbalizzazione e sulla datazione dell'esame (capo B); valutazione insufficiente degli elementi a supporto della qualificazione corruttiva (capo A), anche alla luce dell'assoluzione definitiva dell'apparente "corruttore" Riccardi; omissione di valutazione di ulteriori modalità di svolgimento della prova (capo A). Inoltre è stato sollevato il tema della prescrizione di alcuni reati in relazione alla decorrenza dei termini e alla modifica della pena dalla legge n.190/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente la prescrizione. Ha ritenuto che il reato di corruzione contestato al capo A, asseritamente consumato a giugno 2012 e non seguito da adempimenti successivi, è estinto per prescrizione (il termine è stato calcolato prima dell'incremento edittale introdotto dalla legge n.190/2012). Analogamente ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo C (falsità ideologica inglese I), ritenendo corretta la valutazione della sentenza impugnata circa l'alterazione della realtà nella attestazione di idoneità ma senza possibilità di applicare l'aggravante di cui all'art.476, comma 2. Quanto al capo B (falsità relativa all'esame di matematica), la Cassazione ha ritenuto che gli elementi probatori non fossero univoci né concordanti e che l'ipotesi alternativa della difesa non fosse adeguatamente esclusa dalla sentenza: per tale capo ha annullato senza rinvio perché "il fatto non sussiste". Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai capi A e C (estinti per prescrizione) e al capo B (fatto non sussiste). Il capo D era stato già assolto dalla Corte d'Appello di Perugia per non sussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p. (comma 2)

    art.476 comma 2 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma secondo dell'art.476 c.p. per il capo C, ritenendo che la natura intrinsecamente valutativa dell'atto di verifica escluda la caratteristica di "fede privilegiata" necessaria per l'aggravante

  • legge n.190 del 6 novembre 2012

    legge n.190 del 6 novembre 2012 (aumento della pena massima da 5 a 8 anni)

    La modificazione edittale introdotta dalla legge è stata utilizzata per determinare il termine di prescrizione applicabile ratione temporis: la condotta del giugno 2012 è stata valutata con la previgente fascia edittale (pena massima 5 anni), con conseguente maturazione della prescrizione nel dicembre 2019

Massime di principio

  • La prescrizione va valutata con attenzione alla data del fatto e alla normativa edittale vigente in quel momento; modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente per il calcolo del termine prescrizionale.
  • L'assoluzione di un coimputato in procedimento separato non impedisce automaticamente la condanna di altro imputato: i giudizi sono autonomi e la valutazione delle prove può portare a risultati diversi.
  • Nelle ipotesi di "falsità" relative a verbali o attestazioni su prove d'esame, occorre distinguere fra atti valutativi (che possono escludere talune aggravanti per mancanza di "fede privilegiata") e attestazioni puramente dichiarative; la discrezionalità tecnica della commissione può limitare la portata penale dell'alterazione contestata.
  • Per la configurabilità della corruzione è necessario dimostrare non solo contatti o utilità scambiate, ma anche l'effettiva ingerenza che abbia alterato il risultato dell'azione pubblica; se il patto corruttivo non è seguito da atti esecutivi successivi, scatta il rischio di estinzione per prescrizione.
  • La Cassazione interviene per annullare quando gli elementi probatori sono contraddittori o insufficienti a escludere ragionevoli alternative difensive; in tali casi può annullare senza rinvio perché il fatto non sussiste.

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