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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 12, della L. n. 130/2022, rilevando che la controricorrente aveva aderito alla definizione agevolata e che non era stata proposta istanza di trattazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 7, della medesima legge. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2015, con cui l'Ufficio contestava l'indebita detrazione di due fatture passive emesse da un fornitore ritenuto coinvolto in una frode IVA e qualificato come soggetto interposto in operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva eccepito sia l'infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo l'esiguità degli acquisti e l'assenza di elementi sintomatici del proprio coinvolgimento nella frode, sia la nullità dell'atto per omessa allegazione degli atti presupposti. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo, ma la società resistente ha poi dedotto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 130/2022 e di aver versato l'importo dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari di cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del processo quando non sia stata presentata istanza di trattazione nel termine stabilito.
  • Quando la controversia viene definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito e si limita a prendere atto della causa estintiva sopravvenuta.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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