Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 12, della L. n. 130/2022, rilevando che la controricorrente aveva aderito alla definizione agevolata e che non era stata proposta istanza di trattazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 7, della medesima legge. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2015, con cui l'Ufficio contestava l'indebita detrazione di due fatture passive emesse da un fornitore ritenuto coinvolto in una frode IVA e qualificato come soggetto interposto in operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva eccepito sia l'infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo l'esiguità degli acquisti e l'assenza di elementi sintomatici del proprio coinvolgimento nella frode, sia la nullità dell'atto per omessa allegazione degli atti presupposti. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo, ma la società resistente ha poi dedotto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 130/2022 e di aver versato l'importo dovuto.
Norme richiamate
art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma utilizzata nella vicenda sostanziale per descrivere la sospensione d'imposta di cui si sarebbe avvalso il fornitore coinvolto nella frode IVA.
art. 5, L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per la definizione agevolata del giudizio di cassazione tributario.
art. 5, comma 7, L. 31 agosto 2022, n. 130
È il termine entro il quale doveva essere proposta istanza di trattazione per evitare l'estinzione del giudizio definito agevolmente.
art. 5, comma 12, L. 31 agosto 2022, n. 130
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata in assenza di istanza di trattazione.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del processo quando non sia stata presentata istanza di trattazione nel termine stabilito.
- Quando la controversia viene definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito e si limita a prendere atto della causa estintiva sopravvenuta.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata in sentenza.
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