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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35468/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 3 luglio 2025, pronunciata in parziale riforma della condanna del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2023. La Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi — tra cui, per uno degli imputati, perché già giudicato e, per l'altro, per mancanza di querela; per altri capi, per remissione di querela — e rideterminato la pena, mantenendo come reato più grave quello previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 895 del 1967, con pena base di due anni e sei mesi di reclusione e 5.150 euro di multa, oltre agli aumenti per continuazione. I ricorrenti hanno contestato la misura della pena base, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata nonostante fosse prossima al minimo edittale, il consenso prestato all'acquisizione degli atti d'indagine e il versamento di 7.500 euro alla parte civile. Hanno inoltre censurato la motivazione sugli aumenti per continuazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse sostanzialmente ripetuto le valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive e che l'aumento complessivo fosse sproporzionato rispetto alla nuova pena base. Hanno infine dedotto l'illogicità del richiamo all'ultimo comma dell'art. 81 c.p. e affermato che l'incongruità della motivazione avrebbe impedito di valutare una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguatamente motivata la pena base, fissata di poco sopra il minimo edittale alla luce della natura del mezzo impiegato, della condotta processuale positiva e dei precedenti penali; la precedente applicazione del minimo in relazione a una diversa qualificazione giuridica non imponeva di conservare il minimo dopo la riqualificazione, fermo il divieto di reformatio in peius. Il parziale risarcimento di 7.500 euro non doveva essere considerato ai fini della pena per i reati ancora oggetto di condanna, poiché riguardava reati definiti con remissione di querela e revoca della costituzione di parte civile. Anche gli aumenti per continuazione sono stati ritenuti congruamente giustificati in relazione alla gravità dei fatti, alla loro vicinanza temporale e ai precedenti penali; per aumenti contenuti è sufficiente una motivazione sintetica. Il riferimento all'ultimo comma dell'art. 81 c.p. è stato giudicato corretto quale indicazione del parametro minimo per determinare l'aumento. Non è stato accolto il rilievo relativo alla mancata valutazione di una pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Né inficia la completezza motivazionale l’omessa considerazione dell’intervenuto parziale risarcimento del danno che non ha riguardato i reati per i quali è intervenuta condanna, ma quelli per i quali vi è stata la remissione di querela e la revoca della costituzione della parte civile.

    La valutazione della pena considera gli indici rilevanti per la sua determinazione; il risarcimento parziale non incide sulla pena per i reati ancora oggetto di condanna quando si riferisce a reati definiti con remissione di querela.

  • art. 81 c.p.

    Infine, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, alcuna illogicità investe il richiamo operato dai Giudici di appello all’ultimo comma dell’art. 81 cod. pen., che va inteso quale indicazione del parametro minimo da cui partire ai fini della determinazione dell’aumento di pena.

    Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 81 c.p. indica il parametro minimo da cui partire per determinare l'aumento per continuazione.

  • art. 110 c.p.

    La norma è indicata nella ricostruzione della pena relativa al capo 2 quale disposizione in base alla quale il reato è stato contestato; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 56 c.p.

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione della pena relativa al capo 2, contestato come delitto tentato; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    La disposizione è riportata nella ricostruzione del reato tentato cui si riferisce l'aumento di pena; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 4, commi 1 e 2, legge n. 895 del 1967

    La norma individua il reato assunto come più grave e la relativa pena base; la Corte esamina la commisurazione della pena, senza formulare una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    La disposizione è citata nella determinazione della pena relativa al capo 4; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 624 c.p.

    La norma compare nella ricostruzione della riqualificazione del reato al capo 20, senza essere oggetto delle censure o della decisione di legittimità.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    La norma compare nella ricostruzione della riqualificazione del reato al capo 20, senza essere oggetto delle censure o della decisione di legittimità.

  • art. 648-bis c.p.

    La disposizione è richiamata per descrivere la contestazione originaria del capo 20, poi riqualificata in appello; la Corte di cassazione non ne esamina la configurabilità.

Massime di principio

  • Quando la pena base è determinata nel minimo edittale o in misura di poco superiore, il giudice può assolvere l'obbligo motivazionale anche senza una giustificazione analitica dell'esercizio del potere discrezionale, poiché la misura della pena rende comprensibile il peso attribuito ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • La riqualificazione giuridica del fatto e la conseguente applicazione di una diversa cornice edittale non impongono di mantenere il minimo edittale applicato in primo grado per la precedente definizione giuridica, fermo il divieto di reformatio in peius.
  • Il parziale risarcimento non deve necessariamente essere considerato nella commisurazione della pena per i reati oggetto di condanna quando il pagamento riguarda reati per i quali è intervenuta remissione di querela e revoca della costituzione di parte civile.
  • In tema di continuazione, la determinazione degli aumenti per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando gli aumenti sono contenuti, l'obbligo motivazionale può essere assolto sinteticamente indicando gli elementi che ne giustificano la misura.
  • Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 81 c.p. individua il parametro minimo da cui partire per determinare l'aumento di pena per la continuazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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