Cassazione Civile, Ordinanza n. 12311/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da due fideiussioni bancarie rilasciate in favore di un'amministrazione pubblica a garanzia di obblighi derivanti da convenzioni per l'esercizio di giochi pubblici, poi escusse con pagamento da parte della banca. I coobbligati della società garantita hanno agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di somme e penali, sostenendo che tali importi non rientrassero nell'oggetto della garanzia e che, comunque, il pagamento fosse avvenuto in violazione di norme di correttezza, buona fede e dei doveri del mandatario. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea interpretazione delle fideiussioni e delle convenzioni richiamate, con violazione dei canoni ermeneutici e delle norme sulla disciplina dei giochi pubblici, deducendo che la garanzia non coprisse penali e sanzioni; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi per non avere la banca opposto un'exceptio doli avverso una pretesa di escussione abusiva e fraudolenta; 3) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata informativa ai coobbligati sui pagamenti eseguiti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento alla dedotta nullità delle fideiussioni per riproduzione di clausole ABI censurate in materia antitrust; 5) violazione della regola sulle spese processuali, avendo censurato la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative all'interpretazione del contratto e alla natura della garanzia, osservando che il giudice di merito aveva motivatamente qualificato le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia, valorizzando la clausola di pagamento a prima richiesta e la rinuncia alle eccezioni, oltre al contenuto complessivo delle convenzioni richiamate. Ha escluso la praticabilità della doglianza sull'exceptio doli perché i ricorrenti non avevano allegato in modo specifico e autosufficiente gli elementi dimostrativi della pretesa abusività o fraudolenza dell'escussione. Ha poi escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale aveva assorbito le ulteriori questioni nella decisione sulla non abusività dell'escussione. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla nullità delle fideiussioni ABI per carenza di specificità, e infondato il motivo sulle spese, applicandosi il principio di soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti e la banca controricorrente, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese a favore della società cessionaria subentrata nel credito.
Norme richiamate
Richiamato come canone ermeneutico per l'interpretazione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente confrontata con la motivazione di merito.
Canone di interpretazione sistematica evocato dai ricorrenti, ma non dimostrato come violato in modo specifico.
Richiamato nel primo motivo per sostenere una lettura restrittiva dell'oggetto della garanzia.
Invocato per sostenere l'interpretazione secondo buona fede e secondo il complessivo significato delle clausole contrattuali.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il contratto dovesse essere interpretato secondo buona fede.
Censurato dai ricorrenti nel primo motivo in relazione all'oggetto della garanzia e alle somme escusse.
Censurato dai ricorrenti nel primo motivo in relazione alla pretesa non debenza delle somme richieste.
Invocato dai ricorrenti per lamentare violazione dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione della buona fede esecutiva da parte della banca.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione dei doveri del mandatario/informativo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la banca avesse ecceduto i limiti dell'incarico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specifica e perché mirava in realtà a una nuova valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Evocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata assorbita o comunque esaminata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché mancava l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso.
La Corte ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia poiché la questione era stata assorbita da altra statuizione.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno di doglianze probatorie e processuali, ma senza specifica dimostrazione del contrasto con la sentenza impugnata.
Evocato insieme ad altre norme processuali, senza che il ricorso superasse il vaglio di specificità.
Richiamato in relazione a dedotte questioni nuove o comunque a vizi processuali non specificamente dimostrati.
Invocato per sostenere la nullità per motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La Corte ha confermato l'applicazione del principio di soccombenza nel regolamento delle spese.
La clausola di rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.c. è stata valorizzata per qualificare la garanzia come autonoma.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che, nella garanzia autonoma, il garante non può opporre le eccezioni del rapporto principale come farebbe il fideiussore.
Invocato per dedurre la nullità delle fideiussioni per riproduzione delle clausole ABI sanzionate; la censura non è stata accolta per difetto di specificità.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
Richiamato nel motivo sulla nullità delle fideiussioni standard ABI.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è autonoma rispetto al rapporto principale: il garante non assicura l'adempimento del debitore, ma assume il rischio economico dell'inadempimento e deve pagare a prima richiesta, salvo i limiti dell'exceptio doli generalis.
- La clausola di pagamento a prima richiesta e di rinuncia alle eccezioni è fortemente indicativa della natura autonoma della garanzia; tuttavia la qualificazione va sempre compiuta sulla base dell'interpretazione complessiva del testo contrattuale e della volontà effettiva delle parti.
- Chi impugna in cassazione una decisione sull'interpretazione del contratto deve indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e trascrivere o richiamare le clausole rilevanti; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
- L'exceptio doli è proponibile contro la richiesta di pagamento del garante autonomo solo se l'abusività o fraudolenza dell'escussione risulti in modo evidente, certo e incontestabile, sulla base di prova immediata o liquida; non può fondarsi su contestazioni che appartengono al rapporto principale e sono tipiche eccezioni di merito del debitore garantito.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente o implicitamente assorbito la questione in una statuizione pregiudiziale o logicamente incompatibile con l'esame di quel motivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulle spese processuali è scrutinabile solo nei limiti del rispetto del principio di soccombenza; la valutazione sulla compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
- La deduzione della nullità di fideiussioni standard per asserita riproduzione di clausole ABI richiede una puntuale allegazione e specifica critica della motivazione impugnata, non essendo sufficiente un richiamo generico a precedenti o a schemi contrattuali censurati in astratto.
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