Cassazione Civile, Ordinanza n. 36530/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, in amministrazione straordinaria, di un credito per corrispettivi relativi a servizi di assistenza, prenotazione, informazione e marketing resi in base a una scrittura privata qualificata come "contratto di servizio". La società creditrice sosteneva che, dopo l’apertura della procedura, i commissari avessero continuato a utilizzare il rapporto con modalità identiche alle precedenti, autorizzando l’emissione delle fatture e promettendo il pagamento per alcuni periodi, e che ciò integrasse un subingresso nel contratto pendente con conseguente applicazione dell’art. 74 l.fall. e ammissione del credito in prededuzione. In via subordinata sosteneva anche che il contratto dovesse qualificarsi come appalto di servizi a esecuzione continuata, con applicazione dell’art. 74 l.fall. I commissari resistevano. Il Tribunale ha escluso il subentro e ha ammesso il credito solo in chirografo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 50 e 51 d.lgs. 270/1999 in relazione all’art. 74 l.fall., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente negato il subingresso sulla base di una lettura formalistica degli atti e della corrispondenza intercorsa; 2) violazione dell’art. 74 l.fall. in relazione agli artt. 50 e 51 d.lgs. 270/1999, sostenendo che il rapporto fosse un appalto di servizi ad esecuzione continuata e quindi rientrasse nella disciplina dei contratti pendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a censurare l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale sull’assenza di un subentro dei commissari nel contratto pendente; ha quindi escluso la sussistenza di anomalia motivazionale o di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che il giudice di merito aveva spiegato in modo chiaro e completo le ragioni per cui le autorizzazioni al pagamento avevano carattere eccezionale e non integravano volontà di subingresso. Ha inoltre richiamato l’interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 270/1999. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, una volta escluso in fatto il subentro dell’organo concorsuale nel rapporto, l’art. 74 l.fall. risultava comunque inapplicabile, a prescindere dalla qualificazione del contratto come appalto di servizi o contratto a esecuzione continuata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà diretto contro l’accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che ricorressero i relativi presupposti.
richiamato in relazione alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante.
ritenuto inapplicabile perché il Tribunale aveva escluso in fatto il subingresso nel contratto pendente; la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica non operava in assenza di tale presupposto.
la Corte ha condiviso l’uso del parametro normativo da parte del Tribunale per escludere che vi fosse stata una volontà di subentro nei contratti pendenti.
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 50, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
art. 1-bis d.lgs. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008
richiamato come norma di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, a sostegno della soluzione adottata dal Tribunale.
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999
letto alla luce dell’interpretazione autentica richiamata dalla Corte; non si è ritenuto integrato un subingresso tacito o implicito sulla base della sola esecuzione di fatto del rapporto.
art. 50, comma 3, d.lgs. n. 270/1999
la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo della ricorrente circa la mancata messa in mora della procedura per l’esercizio della facoltà di scioglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma di riferimento per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge, investe in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è scrutinabile come violazione di norme sostanziali, ma va eventualmente ricondotta ai limiti del vizio motivazionale tipizzato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il cattivo apprezzamento delle prove non legali o la diversa lettura degli atti di causa non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione, salvo che si traduca in omesso esame di un fatto decisivo oppure in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Per applicare la disciplina dei contratti pendenti nella procedura concorsuale occorre che risulti un effettivo subentro della procedura nel rapporto; in mancanza di tale presupposto, non opera la regola di pagamento invocata per le prestazioni anteriori o coeve all’apertura della procedura.
- L’esecuzione di fatto del rapporto o autorizzazioni temporanee al pagamento, se espressamente qualificate come eccezionali e finalizzate a specifiche esigenze, non equivalgono necessariamente a una manifestazione univoca di volontà di subentro nel contratto pendente.
- Se il giudice di merito esclude in fatto il subentro della procedura nel contratto, la qualificazione del contratto come appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica diviene irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 74 l.fall.
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