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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48337/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi di concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il ricorrente deduce: errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. con riferimento all'art. 110 c.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova riguardo ai presunti gravi indizi di partecipazione. In particolare contesta (i) la discrepanza tra la descrizione resa da un testimone (Biagio De Luca/Del Duca) e la descrizione attribuita al Rubino (felpa con cappuccio nero e occhiali da sole), (ii) l'attribuzione al Rubino dell'essere il soggetto che durante la fuga portava la borsa della vittima, quando i fotogrammi indicherebbero che tale ruolo era stato attribuito nella comunicazione di notizia di reato a un diverso soggetto identificato come "uomo 2", e (iii) la valutazione come concorso di una mera presenza nei pressi dei luoghi del fatto che, secondo il ricorrente, non prova un contributo materiale al reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le misure cautelari applicate al ricorrente sono state successivamente mitigate e poi revocate: il 15/05/2023 la misura degli arresti domiciliari fu sostituita con obbligo di dimora e obbligo di presentazione giornaliera, il 18/07/2023 fu revocato l'obbligo di dimora e il 25/08/2023 fu revocato anche l'obbligo di presentazione. La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse a coltivare il gravame contro una misura cautelare divenuta inefficace permane solo se il ricorrente manifesta nell'atto impugnatorio l'intenzione di servirsi di un'eventuale pronuncia favorevole ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, e che tale domanda è atto riservato personalmente alla parte (art. 315, comma 3 c.p.p., e art. 645, comma 1 c.p.p.). Poiché il ricorso non conteneva tale manifestazione di interesse né la procura speciale necessaria a tal fine, è stata dichiarata l'inammissibilità. Essendo l'inammissibilità dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La normativa è stata richiamata come dedotta dal ricorrente quale normativa cui sarebbe stata erroneamente applicata la fattispecie del concorso; la Corte non è però entrata nel merito dell'applicazione della norma per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del concorso nei reati contestati; la Corte non ha valutato sostanzialmente l'interpretazione dell'art. 110 a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta tale norma insieme all'art. 645 c.p.p. per affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione e l'intenzione di servirsi di una pronuncia ai fini di tale domanda devono essere atti riconducibili con certezza alla volontà della parte e manifestati nel ricorso.

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per sottolineare che la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte e pertanto la volontà di utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione deve emergere con certezza dal ricorso.

  • Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019 (Capristo)

    Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'interesse a coltivare il gravame contro una misura cautelare sopravvenuta inefficace sussiste solo se il ricorrente manifesta l'intenzione di utilizzare la pronuncia per una domanda di riparazione, e che tale volontà deve essere evidenziata nel ricorso.

  • Sez. Unite n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    Sez. Unite n. 7931 del 16/12/2010

    Viene richiamata per il principio consolidato secondo cui l'interesse a proseguire il ricorso in materia di libertà, in vista di una futura domanda di riparazione, deve essere specificamente e motivatamente dedotto e riconducibile alla volontà della parte.

  • Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)

    Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010

    Giurisprudenza citata per il principio che l'inammissibilità per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene successivamente sostituita o revocata, il ricorso per cassazione può divenire privo di interesse e quindi inammissibile a meno che il ricorrente non dichiari espressamente l'intenzione di utilizzare una pronuncia favorevole per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è un atto riservato personalmente alla parte: la volontà di avvalersi di una pronuncia ai fini della riparazione deve risultare con certezza dal ricorso e, se il ricorrente agisce tramite difensore, occorre che il difensore sia munito di procura speciale che lo legittimi a compiere tale atto.
  • La semplice deduzione di interesse astratto non è sufficiente: il ricorrente deve motivatamente indicare il pregiudizio concreto che deriverebbe dall'omissione della pronuncia di merito sulla misura cautelare.
  • Quando l'inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), non si configura una soccombenza e, di norma, non si irrogano al ricorrente condanne per spese o sanzioni pecuniarie.
  • Se l'obiettivo della cassazione è far pronunciarsi la Corte sui profili di travisamento della prova o sulla valutazione dei gravi indizi, il ricorrente deve preservare l'interesse alla decisione indicandone l'utilizzo per eventuali conseguenze risarcitorie, altrimenti la Corte può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure probatorie.
  • In sede di impugnazione è utile documentare con precisione ogni elemento che dimostri la sopravvenuta inefficacia della misura e, se si intende conservare l'interesse ai fini della riparazione, indicarlo espressamente nel ricorso con la relativa procura speciale al difensore.

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