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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28056/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. L'unico motivo dedotto ha censurato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato l'elemento soggettivo del reato nonostante la scarsa scolarizzazione dell'imputato e i rapporti intercorsi tra questi e la persona offesa dopo la violazione del divieto di avvicinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso: la Corte d'appello aveva infatti affrontato in modo logico e puntuale le censure difensive, disattendendole con motivazione adeguata sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sia sulle circostanze invocate dalla difesa (scarsa scolarizzazione e rapporti successivi tra imputato e persona offesa). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    La sentenza impugnata riguarda una condanna per la violazione del provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il ricorso non ha scalfito la valutazione di responsabilità e dell'elemento soggettivo operata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolva in una critica manifestamente infondata alla motivazione della sentenza d'appello, senza evidenziare reali lacune logiche o giuridiche.
  • La motivazione della Corte d'appello è insindacabile in cassazione quando affronti in modo logico, puntuale e completo le censure difensive, specie in tema di elemento soggettivo del reato.
  • Nel reato di cui all'art. 387-bis c.p., la valutazione della sussistenza del dolo non può essere sovvertita in sede di legittimità mediante mere allegazioni difensive su fattori personali dell'imputato, se già esaminate e disattese con motivazione adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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