Cassazione Penale, Sentenza n. 33660/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava sette motivi: 1) e 2) contestazione della imputazione come "amministratore di fatto" e della possibilità di cumulare tale responsabilità con quella di altri amministratori di fatto e di diritto (riferimenti alle società Fogliato Progress, DSG Italia, Edilservice, SIMPS); 3) doglianza sulla sussistenza del reato tributario ex art. 10 d.lgs. 74/2000 (ocultamento della contabilità) e sul suo rapporto di sussidiarietà/assorbimento con la bancarotta fraudolenta documentale (capo 14) relativamente a Edilservice; 4) e 5) censure sulla motivazione e sulla prova in ordine ai reati tributari contestati per DSG Italia (inesistenza delle operazioni e mancata indicazione dei beneficiari delle fatture); 6) parte della contestazione sulla posizione in Edilservice e SIMPS (flussi finanziari e beneficiari delle distrazioni); 7) contestazione del trattamento sanzionatorio (applicazione di aumenti per continuazione, eccesso nella determinazione della pena base rispetto a coimputati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Molti motivi relativi ai reati tributari sono stati ritenuti inammissibili (con l'eccezione del tema relativo al capo 13), mentre gli altri motivi, anche quelli sostanziali, sono stati valutati manifestamente infondati. In particolare: la qualificazione di Cane quale amministratore di fatto è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito e non censurabile in Cassazione; è stato condiviso il principio che più soggetti possano concorrere nel ruolo di amministratori di fatto e di diritto; è stata esclusa l'assorbimento automatico del reato fiscale (art. 10 d.lgs. 74/2000) nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 legge fallimentare) per mancanza di rapporto di continenza; le censure sulla inesistenza delle operazioni e sulla mancata indicazione delle società utilizzatrici sono state ritenute già adeguatamente affrontate e motivate dai giudici di merito; la contestazione sul trattamento sanzionatorio è stata respinta come non viziata. La sentenza di appello (conferme e parziali riforme già operate) rimane quindi integra. Quanto alla prescrizione, la Corte ha precisato che per i capi 13 e 14 non è decorso il termine massimo di prescrizione (per il capo 13, commesso il 1/2/2016, termine massimo indicato pari a 10 anni = 1/2/2026).
Norme richiamate
Definizione e criteri per la nozione di "amministratore di fatto": è richiesta l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici (valutazione di fatto, insindacabile in Cassazione se logica e congrua).
Reato tributario di occultamento/distruzione di documenti contabili; ritenuto autonomo rispetto alla fattispecie di bancarotta documentale quando manchi rapporto di continenza tra le norme.
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Configura la bancarotta documentale (sottrazione/occultamento/falsificazione di scritture) con diverso oggetto materiale, destinatari e dolo specifico rispetto all'art. 10 d.lgs. 74/2000; quindi non automaticamente assorbibile.
Principio di specialità da applicare nel confronto tra norme per dirimere concorso apparente; la Corte ricorda che si deve procedere a confronto strutturale degli elementi costitutivi per verificare continenza.
Norma riferita alla confisca per reati fiscali; in sede di appello era stata operata una riduzione dell'ammontare dei beni sottoposti a confisca ai sensi di questa norma.
art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato in relazione al termine di prescrizione massimo per il reato tributario (indicazione del termine di 10 anni per il capo 13 commesso il 1/2/2016).
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si determina con valutazioni di fatto: occorre dimostrare esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; più soggetti possono concorrere nello svolgimento di funzioni gestorie contemporaneamente o in momenti diversi.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche, documenti decisivi devono essere puntualmente indicati e, se rilevanti, allegati: argomentazioni generiche o omissioni formali determinano inammissibilità o rigetto.
- Il concorso tra reato tributario (ocultamento delle scritture) e bancarotta documentale non è automatico: va applicato il criterio di specialità e il confronto strutturale tra fattispecie; in assenza di rapporto di continenza possono coesistere entrambe le imputazioni.
- Le valutazioni di merito sulla esistenza/inesistenza di operazioni fatturate (assenza di contratti, natura delle società emittenti, dichiarazioni di parti) sono censurate con difficoltà in Cassazione se sostenute da motivazione congrua.
- Contestazioni sul trattamento sanzionatorio (aumenti per continuazione, discrepanze tra coimputati) richiedono dimostrare l'arbitrarietà o l'irrimediabile irragionevolezza della motivazione motivante: differenze tra imputati non sono di per sé vizio.
- Sul piano processuale, l'inammissibilità di gran parte dei motivi in Cassazione può avere effetti sulla prescrizione: l'ammissibilità di un solo motivo non sempre riapre la possibilità di rilevare la prescrizione per i capi nei quali si è formato giudicato parziale.
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