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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una vendita del 26 febbraio 2002 con cui un consorzio industriale trasferiva a una società privata due immobili destinati a insediamento industriale, prevedendo una clausola risolutiva espressa per il mancato avvio e mantenimento dell’attività per almeno dieci anni, nonché una clausola che richiamava la facoltà del consorzio di riacquistare i beni ai sensi dell’art. 63 L. 448/1998. Nel 2004 il consorzio deliberava la revoca dell’assegnazione per motivi di interesse pubblico. Successivamente la ricorrente, creditrice della società acquirente, otteneva un sequestro conservativo e poi promuoveva esecuzione immobiliare sui beni, sostenendo che questi fossero ancora di proprietà dell’esecutata. Il giudice dell’esecuzione dichiarava l’estinzione della procedura ritenendo che, per effetto della revoca e della clausola risolutiva, gli immobili fossero già rientrati nella titolarità del consorzio, quindi non aggredibili. Il reclamo e poi l’appello venivano respinti. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 63 L. 448/1998, sostenendo che la riacquisizione richiedesse il procedimento espropriativo ordinario e un decreto ablatorio; 3) violazione dell’art. 63 L. 448/1998 e dell’art. 1456 c.c., sostenendo che la clausola risolutiva non operasse automaticamente e avesse natura pubblicistica; 4) violazione degli artt. 934 e 936 c.c., contestando l’applicazione dell’accessione alle opere realizzate sul suolo; 5) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., contestando che il giudice dell’esecuzione si fosse pronunciato sulla congruità dell’indennità e sulla titolarità del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la motivazione della sentenza impugnata era esistente e intelligibile; l’art. 63 L. 448/1998 configura un procedimento di riacquisto di natura pubblicistica e peculiare, non sovrapponibile al procedimento espropriativo ordinario, nel quale la risoluzione/revoca e il riacquisto costituiscono una fattispecie unitaria; la clausola risolutiva espressa e la delibera di revoca hanno prodotto il rientro immediato dei beni nella titolarità del consorzio, senza necessità di un ulteriore decreto di esproprio; quanto alle costruzioni, l’effetto restitutorio si estende anche allo stabilimento realizzato sull’area; infine, non vi era extrapetizione né vizio motivazionale nella valutazione incidentale del prezzo, trattandosi di questione patrimoniale non decisiva ai fini della titolarità del bene. Ne è derivata la conferma dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare, essendo i beni ormai di proprietà del consorzio e non del debitore esecutato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta presente e sufficientemente intelligibile; non sussisteva motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto è stato escluso perché la sentenza di merito era effettivamente motivata.

  • art. 63 L. 448/1998

    La disciplina attribuisce ai consorzi industriali una facoltà di riacquisto con natura pubblicistica e procedimento peculiare, non integralmente sovrapponibile all’espropriazione ordinaria; la risoluzione/revoca e il riacquisto formano una fattispecie unitaria.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa opera con l’avveramento dell’inadempimento; l’eventuale pronuncia giudiziale ha solo valore dichiarativo dell’effetto già verificatosi.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione determina un obbligo restitutorio, tendenzialmente volto al ripristino della situazione preesistente, e consente l’estensione dell’effetto restitutorio anche alle opere realizzate sull’area, nel contesto considerato.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato solo come norma evocata dalla ricorrente; la Corte ha invece valorizzato la disciplina speciale e l’effetto restitutorio unitario.

  • art. 936 c.c.

    La Corte ha precisato che la disciplina dell’accessione non si applica nei rapporti tra proprietario del fondo e soggetto che abbia costruito in base a un rapporto contrattuale poi risolto; nel caso concreto l’effetto del riacquisto comprendeva anche lo stabilimento.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa l’extrapetizione, perché il giudice di merito si è limitato a una valutazione incidentale della questione patrimoniale rilevante ai fini della decisione sull’esecuzione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato, poiché la decisione è stata assunta sulla base della documentazione e delle circostanze ritenute rilevanti dai giudici di merito.

  • art. 2645 c.c.

    La revoca/riacquisizione è stata considerata trascrivibile, con efficacia di pubblicità rispetto agli immobili.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della trascrizione degli atti produttivi di effetti reali immobiliari, tra cui la retrocessione.

  • art. 23 L.R. Sicilia n. 1/1984

    La delibera di revoca, al verificarsi della condizione risolutiva, esplica gli stessi effetti del provvedimento dichiarativo della vendita come non avvenuta e va annotata nei registri immobiliari.

  • art. 22 L.R. Sicilia n. 30/1953

    Richiamato come modello regionale cui la delibera di revoca viene assimilata quanto agli effetti della vendita non avvenuta.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    La Corte ha escluso l’applicabilità del procedimento di opposizione alla stima previsto per l’espropriazione ordinaria.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    Richiamato in relazione al rito speciale per la determinazione giudiziale dell’indennità nelle espropriazioni in senso stretto, non esteso alla fattispecie in esame.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola risolutiva espressa, quando l’inadempimento si verifica, produce automaticamente l’effetto risolutivo; l’intervento del giudice, se richiesto, ha natura meramente dichiarativa.
  • Nelle fattispecie di riacquisto previste per i consorzi industriali dall’art. 63 L. 448/1998, risoluzione del rapporto e riacquisizione del bene costituiscono una vicenda unitaria di natura pubblicistica, non scomponibile in passaggi autonomi da ricondurre integralmente al procedimento espropriativo ordinario.
  • La procedura di riacquisto ex art. 63 L. 448/1998 non si sovrappone al d.P.R. 327/2001: non è necessario applicare in via analogica il rito espropriativo ordinario, salvo per le questioni patrimoniali espressamente distinte e comunque non decisive sulla titolarità del bene.
  • Il giudice dell’esecuzione può verificare incidenter tantum la titolarità del bene pignorato e le questioni patrimoniali connesse, senza incorrere in extrapetizione se tale verifica è strumentale alla decisione sulla procedura esecutiva.
  • L’effetto restitutorio conseguente alla risoluzione, in presenza di un obbligo contrattuale di edificare sul suolo altrui, può estendersi anche alle opere realizzate sull’area, quando la disciplina speciale preveda espressamente che il riacquisto comprenda anche gli stabilimenti.
  • Quando il bene pignorato è già rientrato in proprietà di un terzo prima della espropriazione, la procedura esecutiva può essere dichiarata estinta per mancanza dell’oggetto del pignoramento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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