Cassazione Penale, Ordinanza n. 39679/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva impugnato, davanti al Tribunale di sorveglianza, il provvedimento con cui era stato disposto il ritiro di pentolame e fornelli nella fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 7.00. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo; contro tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., la violazione dell'art. 41-bis ord. pen., assumendo l'insussistenza dei presupposti giustificativi di disposizioni più restrittive sulle modalità orarie di cottura dei cibi rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse fornito una motivazione in fatto congrua e coerente con i parametri costituzionali e giurisprudenziali, indicando ragioni apprezzabili della differenziazione oraria: salubrità degli ambienti, ordinata convivenza, rispetto del lavoro del personale, esigenze di controllo della Polizia penitenziaria nell'orario notturno e non interferenza con i tempi delle attività interne. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È stata invocata quale norma processuale di legittimità per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
È stata invocata quale ulteriore motivo di ricorso per dedurre vizi della motivazione o del procedimento nei limiti consentiti in cassazione.
Il regime speciale può giustificare differenziazioni nelle modalità di vita detentiva solo se sorrette da ragioni apprezzabili e non finalizzate a una mera maggiore afflittività.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2018
Richiamata come parametro che impedisce restrizioni prive di giustificazione concreta e che non possono avere la sola finalità di aumentare l'afflittività del regime differenziato.
Massime di principio
- In materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., la differenziazione delle fasce orarie di utilizzo per la cottura dei cibi rispetto ai detenuti comuni non è di per sé illegittima.
- È censurabile solo la previsione di fasce orarie differenziate quando essa non sia sorretta da ragioni concrete e apprezzabili, ma risulti finalizzata esclusivamente a rendere più afflittiva la detenzione.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito quando il provvedimento impugnato offra una motivazione congrua e non illogica sulle esigenze organizzative e di sicurezza che giustificano la restrizione.
- La tutela del regime speciale può legittimamente fondarsi su esigenze di salubrità degli ambienti, ordinata convivenza, organizzazione del lavoro del personale e modalità di controllo penitenziario, se adeguatamente esplicitate nel provvedimento.
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