Cassazione Penale, Sentenza n. 29949/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento di una sentenza di condanna irrevocabile tedesca ai fini della recidiva e di altri effetti penali. Il ricorrente sostenne che l'art. 3 d.lgs. n. 73/2016 non avesse implicitamente abrogato la procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 e 731 c.p.p. e che, secondo precedente giurisprudenza (Cass. n. 47414/2021), il riconoscimento fosse comunque necessario per gli effetti di cui all'art. 12 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto che il d.lgs. n. 73/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI), unitamente agli interventi normativi correlati (d.lgs. n. 74/2016 e n. 75/2016), consenta di valutare le condanne pronunciate da altri Stati membri dell'UE, per le finalità indicate (determinazioni sulla pena, accertamento della recidiva, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, ecc.), anche in assenza del formale riconoscimento ai sensi degli artt. 730 e ss. c.p.p., purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Pertanto è stata confermata l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di riconoscimento.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016
Consente che le condanne pronunciate in altri Stati membri dell'UE siano valutate, anche in assenza di riconoscimento formale, per determinazioni sulla pena, per stabilire la recidiva o altri effetti penali indicati, purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Disciplinano la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere nel diritto processuale penale italiano; la Corte ha ritenuto che, per gli effetti previsti dall'art. 3 d.lgs. 73/2016, non sia più richiesta la preventiva procedura di riconoscimento.
Individua gli effetti delle precedenti condanne (es. recidiva); l'art. 3 del d.lgs. 73/2016 opera in raccordo con art. 12 consentendo che le condanne UE producano gli stessi effetti di quelle nazionali nei limiti ivi previsti.
d.lgs. n. 74 del 2016 / T.U. n. 313 del 2002
decreto legislativo n. 74 del 2016; T.U. n. 313 del 2002
Ha introdotto nel T.U. il Titolo II-bis relativo al Casellario giudiziale europeo e ha previsto la diretta iscrizione, tramite l'Ufficio centrale, delle condanne provenienti da altri Stati membri trasmesse tramite ECRIS, distinguendo tale disciplina dall'iscrizione ordinaria soggetta a riconoscimento.
Decisione quadro 2008/675/GAI e decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI
decisione quadro 2008/675/GAI; decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI
Queste decisioni quadro hanno imposto il principio che le condanne emesse in uno Stato membro siano prese in considerazione negli altri Stati membri e possano produrre effetti equivalenti a quelli nazionali per le finalità previste; 2009/316/GAI ha istituito ECRIS per lo scambio automatizzato delle informazioni sulle condanne.
Massime di principio
- Per le condanne pronunciate in altri Stati membri dell'UE, ai fini della recidiva e delle determinazioni della pena indicate dall'art. 3 d.lgs. 73/2016, non è necessario il previo riconoscimento formale ai sensi degli artt. 730 e ss. c.p.p.; tali condanne possono essere valutate attraverso le informazioni ECRIS.
- La valutazione senza riconoscimento è ammessa solo nei limiti degli effetti espressamente previsti dalla normativa europea e nazionale (recidiva, determinazioni della pena, dichiarazione di abitualità/professionalità, ecc.) e se non contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
- Se si richiede un effetto non contemplato dall'art. 3 (o dagli effetti richiamati dall'art. 12 c.p.), o si intende ottenere un risultato non previsto dal diritto nazionale, rimane necessario ricorrere alla procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 e ss. c.p.p.
- Per l'iscrizione nei casellari e per la gestione amministrativa delle condanne UE occorre fare riferimento al Titolo II-bis introdotto dal d.lgs. 74/2016 e alle modalità ECRIS; ciò può comportare iscrizioni dirette da parte dell'Ufficio centrale senza riconoscimento giudiziale.
- In ogni caso va sempre verificata la compatibilità con i diritti e le garanzie fondamentali dell'imputato; se sussistono dubbi su tali profili o sulla portata degli effetti richiesti, è prudente valutare l'avvio della procedura di riconoscimento o di un intervento giurisdizionale specifico.
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