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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31407/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che li aveva ritenuti responsabili del delitto di ricettazione. L'unico motivo dedotto censurava l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti accertati in merito alla sussistenza del reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza mirava a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, lineare e priva di vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse estranea ai limiti del giudizio di legittimità, perché diretta a sollecitare una nuova lettura dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso che fosse ravvisabile un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul perimetro del controllo di legittimità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto per il quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili in appello, oggetto della censura difensiva sulla motivazione dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve emergere da un contrasto logico-argomentativo della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza consentire una nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché la ricostruzione del merito resta riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sussiste solo quando il discorso giustificativo presenti un effettivo difetto logico o un contrasto interno rilevante, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Una motivazione di appello che esponga in modo analitico, coerente e non illogico gli elementi a sostegno della responsabilità penale resiste al sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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