Cassazione Penale, Ordinanza n. 21257/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra più reati già oggetto di sentenze di condanna: un primo episodio di minaccia a un medico, commesso nell'ottobre 2018 per costringerlo a prescrivere esami, e successivi episodi di atti persecutori/stalking commessi dal novembre 2018 ai danni di una donna conosciuta anni prima e, nel 2023, ai danni dell'avvocato che lo aveva difeso nel procedimento poi conclusosi con la prima condanna per stalking. Il ricorrente censurava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, deducendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio e sostenendo la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, così da ottenere l'unificazione sotto il vincolo dell'art. 81, secondo comma, c.p. La Corte rileva però che il motivo sollecita rivalutazioni di merito non consentite e che, quanto alle questioni giuridiche o ai profili motivazionali, le doglianze risultano manifestamente infondate o generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, evidenziando che mancavano circostanze sintomatiche di una ideazione e programmazione unitaria, fin dall'origine, dei reati successivi rispetto al primo episodio. In particolare, non bastavano l'omogeneità del bene giuridico e altri elementi non pregnanti; al contrario, era più plausibile che i fatti fossero stati commessi in esecuzione di distinti atti volitivi, senza la rappresentazione mentale anticipata necessaria per il disegno criminoso unitario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; non sono sufficienti l'omogeneità del bene giuridico o altri elementi non decisivi, ma occorrono circostanze sintomatiche di ideazione e programmazione unitaria dei reati fin dall'origine.
il primo reato - quello di cui all'art. 336 cod. pen. commesso occasionalmente nell'ottobre del 2018 ai danni di un medico
Il primo episodio richiamato è usato come termine di confronto per escludere che i fatti successivi fossero stati già programmati unitariamente.
reati di stalking commessi a partire dal novembre 2018 ai danni di una donna ... e ai danni dell'avvocato
Gli episodi di atti persecutori successivi sono ritenuti incompatibili, per come motivato, con l'esistenza di un unico disegno criminoso originario.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)
Il richiamo serve a fondare la condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in presenza di profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione, è onere del condannato indicare i reati da unificare e allegare, almeno, elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei fatti a una preventiva programmazione unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando, pur in presenza di reati omogenei o comunque affini, manchino circostanze concrete da cui desumere che già al momento del primo reato esistesse la rappresentazione mentale anticipata dei reati successivi.
- La mera omogeneità del bene giuridico offeso non è sufficiente a fondare il medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità sono inammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della questione giuridica, mirino in realtà a una rivalutazione del merito del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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