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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13736/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello: Mario Cuomo ha censurato la condanna per ricettazione (capo D) denunciando carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, mancanza di prova della materiale disponibilità dei documenti contraffatti, omissione di valutazione della possibile paternità della falsificazione e insufficiente accertamento del dolo (consapevolezza della provenienza delittuosa e fine di profitto). Simon Tibor ha dedotto plurime censure: insufficiente prova del reato associativo (art. 416 c.1) per mancanza di struttura organizzativa, ruolo stabile e programma criminoso; valutazione acritica delle intercettazioni, omissione di valutazione delle prove a favore, e violazioni procedurali (prove assunte fuori del contraddittorio e mancanza di criteri di valutazione delle prove).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali dell'inammissibilità: i rilievi dei ricorrenti sono in larga parte questioni di merito e di fatto non sindacabili in Cassazione; molte censure non erano state dedotte in appello e quindi sono improponibili in sede di legittimità; numerosi motivi risultano generici e non confrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha inoltre precisato che, quanto a ricettazione, non è necessario provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto e che la condotta di chi si "intromette" nel far acquistare, ricevere o occultare beni è comunque punita. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte richiama la necessità di elementi probatori idonei a dimostrare il vincolo stabile e la struttura organizzativa per configurare il reato associativo; la semplice reiterazione di singoli episodi non è sufficiente senza prova di un programma criminoso e di ruoli stabili.

  • art. 648 cod. pen.

    La norma sulla ricettazione è interpretata nel senso che punisce non solo chi materialmente riceve o occulta cose provenienti da reato, ma anche chi si "intromette" nel farle acquistare, ricevere o occultare; non è necessario provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Rilevato nella ricostruzione dei capi d'imputazione, la Corte non entra nel merito dei singoli elementi probatori relativi a tale capo quando le censure sono generiche o di fatto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione degli indizi; la Corte osserva che le critiche generiche sulla qualità degli indizi non superano il vaglio di ammissibilità quando non sono confrontate con la motivazione di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte ricorda che le censure devono rientrare negli specifici vizi previsti (es. error in iudicando o error in procedendo) e che non è consentito sollevare fatti nuovi o una diversa valutazione delle prove non dedotti in precedenza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per presunte prove acquisite fuori del contraddittorio; la Corte valuta l'eccezione come generica e non adeguatamente specificata rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata come possibile causa di proscioglimento; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso non consente di esaminare ex novo eventuali cause di proscioglimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla motivazione e per il rispetto della brevità delle deduzioni in ricorso; la Corte si attiene ai limiti necessari alla motivazione imposta dalla norma.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a impugnare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: bisogna indicare vizi giuridici precisi (violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e collegarli alla ricostruzione fattuale.
  • Questioni nuove non sollevate in appello (fatti o circostanze non dedotti) non possono essere introdotte in sede di legittimità e rendono il motivo inammissibile.
  • I motivi generici, che non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata, sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità: è necessario dettagliare il vizio e le pagine/argomentazioni della sentenza che si censurano.
  • Per la ricettazione (art. 648) non è necessario provare l'assenza di concorso nel reato presupposto: è sufficiente che non emerga prova del contrario; inoltre la fattispecie punisce anche chi facilita l'acquisto o la ricezione dei beni illeciti.
  • Per contestare un reato associativo (art. 416) bisogna dimostrare che la sentenza abbia errato nell'applicare il concetto di "vincolo stabile" o nel ricavare l'esistenza di una struttura organizzativa da elementi di fatto, non limitandosi ad affermare una diversa interpretazione dei fatti.
  • Le censure circa la prova interamente basata su intercettazioni o dichiarazioni di terzi devono essere specifiche: indicare quali elementi procedurali o di valutazione probatoria siano stati violati e perché la valutazione è manifestamente illogica.
  • Se si intende sollevare questioni di diritto processuale (es. violazione del contraddittorio, ammissione di prove), occorre documentare esattamente in che modo la prova sia stata acquisita o valutata in contrasto con le norme procedurali e con la motivazione dei giudici di merito.
  • Per massimizzare le chance di ammissibilità, le doglianze devono essere già prospettate e argomentate in appello con chiari punti di diritto o di illegittimità procedurale che la Cassazione poi potrà esaminare.

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