Cassazione Penale, Sentenza n. 13736/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello: Mario Cuomo ha censurato la condanna per ricettazione (capo D) denunciando carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, mancanza di prova della materiale disponibilità dei documenti contraffatti, omissione di valutazione della possibile paternità della falsificazione e insufficiente accertamento del dolo (consapevolezza della provenienza delittuosa e fine di profitto). Simon Tibor ha dedotto plurime censure: insufficiente prova del reato associativo (art. 416 c.1) per mancanza di struttura organizzativa, ruolo stabile e programma criminoso; valutazione acritica delle intercettazioni, omissione di valutazione delle prove a favore, e violazioni procedurali (prove assunte fuori del contraddittorio e mancanza di criteri di valutazione delle prove).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali dell'inammissibilità: i rilievi dei ricorrenti sono in larga parte questioni di merito e di fatto non sindacabili in Cassazione; molte censure non erano state dedotte in appello e quindi sono improponibili in sede di legittimità; numerosi motivi risultano generici e non confrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha inoltre precisato che, quanto a ricettazione, non è necessario provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto e che la condotta di chi si "intromette" nel far acquistare, ricevere o occultare beni è comunque punita. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte richiama la necessità di elementi probatori idonei a dimostrare il vincolo stabile e la struttura organizzativa per configurare il reato associativo; la semplice reiterazione di singoli episodi non è sufficiente senza prova di un programma criminoso e di ruoli stabili.
La norma sulla ricettazione è interpretata nel senso che punisce non solo chi materialmente riceve o occulta cose provenienti da reato, ma anche chi si "intromette" nel farle acquistare, ricevere o occultare; non è necessario provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto.
Rilevato nella ricostruzione dei capi d'imputazione, la Corte non entra nel merito dei singoli elementi probatori relativi a tale capo quando le censure sono generiche o di fatto.
Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione degli indizi; la Corte osserva che le critiche generiche sulla qualità degli indizi non superano il vaglio di ammissibilità quando non sono confrontate con la motivazione di merito.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte ricorda che le censure devono rientrare negli specifici vizi previsti (es. error in iudicando o error in procedendo) e che non è consentito sollevare fatti nuovi o una diversa valutazione delle prove non dedotti in precedenza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per presunte prove acquisite fuori del contraddittorio; la Corte valuta l'eccezione come generica e non adeguatamente specificata rispetto alla motivazione di merito.
Richiamata come possibile causa di proscioglimento; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso non consente di esaminare ex novo eventuali cause di proscioglimento.
Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione e per il rispetto della brevità delle deduzioni in ricorso; la Corte si attiene ai limiti necessari alla motivazione imposta dalla norma.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a impugnare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: bisogna indicare vizi giuridici precisi (violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e collegarli alla ricostruzione fattuale.
- Questioni nuove non sollevate in appello (fatti o circostanze non dedotti) non possono essere introdotte in sede di legittimità e rendono il motivo inammissibile.
- I motivi generici, che non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata, sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità: è necessario dettagliare il vizio e le pagine/argomentazioni della sentenza che si censurano.
- Per la ricettazione (art. 648) non è necessario provare l'assenza di concorso nel reato presupposto: è sufficiente che non emerga prova del contrario; inoltre la fattispecie punisce anche chi facilita l'acquisto o la ricezione dei beni illeciti.
- Per contestare un reato associativo (art. 416) bisogna dimostrare che la sentenza abbia errato nell'applicare il concetto di "vincolo stabile" o nel ricavare l'esistenza di una struttura organizzativa da elementi di fatto, non limitandosi ad affermare una diversa interpretazione dei fatti.
- Le censure circa la prova interamente basata su intercettazioni o dichiarazioni di terzi devono essere specifiche: indicare quali elementi procedurali o di valutazione probatoria siano stati violati e perché la valutazione è manifestamente illogica.
- Se si intende sollevare questioni di diritto processuale (es. violazione del contraddittorio, ammissione di prove), occorre documentare esattamente in che modo la prova sia stata acquisita o valutata in contrasto con le norme procedurali e con la motivazione dei giudici di merito.
- Per massimizzare le chance di ammissibilità, le doglianze devono essere già prospettate e argomentate in appello con chiari punti di diritto o di illegittimità procedurale che la Cassazione poi potrà esaminare.
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