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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14320/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione dello stato passivo di un fallimento. La società di leasing aveva chiesto l'ammissione di un rilevante credito derivante da un'operazione di leasing immobiliare in costruendo, sostenendo che il contratto fosse valido ed efficace già dalla sottoscrizione e che, quindi, dovessero essere ammessi al passivo sia i canoni di prelocazione sia le somme anticipate per l'acquisto del terreno, per l'appalto e per gli altri pagamenti eseguiti nell'interesse dell'utilizzatrice. Il tribunale, invece, aveva escluso integralmente il credito ritenendo che il leasing non si fosse perfezionato o comunque non fosse efficace sino alla ultimazione e consegna dell'immobile, evento mai verificatosi. Con il ricorso per cassazione la società di leasing deduceva: 1) violazione degli artt. 1326 e 1362 ss. c.c., perché il leasing finanziario immobiliare si perfeziona alla sottoscrizione e la consegna del bene rileva solo per l'efficacia delle obbligazioni di godimento e pagamento dei canoni, non per la validità dell'intero negozio; 2) motivazione apparente; 3) motivazione inferiore al minimo costituzionale; 4) violazione degli artt. 72 e 72-quater l.f., perché il curatore, in caso di scioglimento del leasing, deve consentire l'insinuazione al passivo del concedente per il credito residuo e per le somme già erogate, non potendosi negare ogni credito per la sola mancata consegna/ultimazione dell'immobile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, assorbente la censura sull'interpretazione del contratto e sull'applicazione dell'art. 72-quater l.f.; ha invece respinto i motivi secondo e terzo, escludendo che la motivazione del decreto fosse meramente apparente o costituzionalmente insufficiente. La decisione di merito è stata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo applicando i principi sull'interpretazione complessiva del contratto e sulla struttura del leasing immobiliare in costruendo. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per sostenere che il contratto si perfeziona con l'accordo delle parti; la Corte valorizza la sottoscrizione come momento di efficacia del contratto, non subordinata alla consegna del bene.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole vanno interpretate secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti, senza isolare singole espressioni dal contesto complessivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere lette per mezzo delle altre, coordinandole tra loro in una interpretazione unitaria dell'intero negozio.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato per evidenziare la presenza di un'operazione negoziale atipica o mista, con funzione economica unitaria e plurimi schemi contrattuali collegati.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione delle regole ermeneutiche e il vizio motivazionale possono essere dedotti in cassazione; la Corte richiama la distinzione tra error in iudicando e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia non è stata ritenuta violata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 118 disp. att. c.p.c. sul requisito della motivazione dei provvedimenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 72 l.f.

    È richiamato nel motivo di ricorso come disciplina generale dei rapporti pendenti, ma la Corte centra la decisione sull'art. 72-quater l.f.

  • art. 72-quater l.f.

    Nel leasing finanziario, in caso di fallimento dell'utilizzatore e scioglimento del rapporto, il concedente può insinuarsi al passivo per il credito residuo e soddisfarsi secondo la disciplina speciale, previa stima del bene e vendita dello stesso.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario immobiliare in costruendo, il contratto può produrre effetti obbligatori già dalla sottoscrizione, anche se la consegna e l'ultimazione dell'immobile incidono solo su specifiche obbligazioni di godimento e di pagamento dei canoni, non necessariamente sulla validità o efficacia dell'intera operazione negoziale.
  • L'interpretazione del contratto deve essere globale e sistematica: il giudice non può isolare singole clausole o frammenti letterali, ma deve coordinare tutte le pattuizioni, la condotta delle parti e la funzione economica concreta dell'operazione.
  • Quando un assetto negoziale è composto da più contratti collegati e da elementi riconducibili a schemi tipici diversi, l'interprete deve ricostruire l'unitaria causa concreta dell'operazione e non arrestarsi al nomen iuris o a una sola fase esecutiva.
  • Nel leasing in relazione al fallimento dell'utilizzatore, il concedente non perde la possibilità di insinuarsi al passivo per il credito residuo e per le somme già anticipate, dovendosi applicare la disciplina speciale dell'art. 72-quater l.f. secondo la logica della stima e della futura vendita del bene.
  • La motivazione è censurabile in cassazione quando il giudice di merito fondi la decisione su una lettura atomistica delle clausole e ometta di confrontarsi con previsioni contrattuali espressamente rilevanti, quali quelle che attribuiscono efficacia al contratto dalla sottoscrizione e quelle che disciplinano i pagamenti anticipati o i rimborsi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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