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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32822/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditori/occupanti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un appartamento e dalla mancata tempestiva consegna del bene agli acquirenti. Dopo precedenti giudizi di merito e di legittimità, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, aveva liquidato a favore degli acquirenti il danno da mancata disponibilità dell'immobile, quantificandolo sulla base dei canoni locativi ritraibili e di costi accessori (condono edilizio), con condanna solidale dei venditori e degli occupanti senza titolo. I ricorrenti principali hanno denunciato, da un lato, una nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte territoriale aveva affermato che il danno era risarcibile solo fino a dicembre 1997, ma aveva poi recepito una CTU che quantificava canoni riferiti a un arco temporale più ampio, senza spiegare il nesso tra periodo risarcibile e somma liquidata. Dall'altro lato, hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sull'esecuzione del sequestro giudiziario, sostenendo che il periodo di indisponibilità dovesse essere ridotto perché, per una parte del tempo, gli occupanti erano stati autorizzati a permanere nell'immobile durante il sequestro e perché il rilascio effettivo era avvenuto in epoca successiva. I resistenti, a loro volta ricorrenti incidentali, hanno contestato la stessa affermazione della sentenza impugnata sul periodo risarcibile, chiedendo di chiarire che il danno andava riconosciuto per un arco temporale più ampio; hanno inoltre lamentato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul danno liquidato, la mancata pronuncia su talune spese sostenute come custodi del bene sequestrato e sui costi dei lavori necessari a rendere autonomo l'appartamento, nonché la mancata decisione sulla domanda di danni ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale relativo alla motivazione contraddittoria sulla quantificazione del danno, ha accolto nei limiti indicati anche alcuni motivi incidentali, ha rigettato o assorbito il resto e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché accerti il periodo effettivo di illegittima occupazione e ridetermini il danno, provvedendo anche su rivalutazione e spese dedotte nei limiti riconosciuti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza d'appello affetta da contraddizione insanabile e quindi da nullità della motivazione, perché prima limitava il risarcimento a un periodo più ristretto e poi liquidava somme riferite a un arco temporale incompatibile senza spiegazione. Ha accolto inoltre il primo motivo del ricorso incidentale sulla rivalutazione monetaria, affermando che il risarcimento del danno, sia da fatto illecito sia da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore e va quindi rivalutato quando liquidato in base a valori storici, con interessi compensativi sul capitale via via rivalutato. Ha accolto anche il secondo motivo incidentale limitatamente alle spese di cauzione/fideiussione imposte ai custodi giudiziari, qualificandole come spese di lite da porre a carico della soccombente; ha invece rigettato la pretesa relativa ai costi per i lavori edili per l'autonomia dell'immobile, perché non risultava tempestivamente proposta, e ha ritenuto assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. nel rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare il periodo di effettiva occupazione illegittima, verificare eventuali accordi che abbiano legittimato la permanenza nell'immobile in parte del periodo di sequestro e rideterminare il risarcimento, applicando i principi indicati dalla Cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili integra nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato per le censure di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione alle norme sostanziali e processuali indicate.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato per l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della norma alla fattispecie richiamata dalla sentenza impugnata, osservando che essa riguarda la responsabilità aggravata per l'ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato chiesto il cautelare; nel caso concreto il sequestro era stato chiesto dagli acquirenti poi risultati vittoriosi.

  • art. 278 c.p.c.

    È stata richiamata la possibilità di pronuncia non definitiva e di provvisionale nel giudizio di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per il danno da occupazione senza titolo e al risarcimento del pregiudizio patrimoniale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come parametro generale per il risarcimento del danno conseguenza.

  • art. 670 c.p.c.

    Richiamato nella disciplina del sequestro giudiziario.

  • art. 677 c.p.c.

    Richiamato nella disciplina esecutiva del sequestro giudiziario.

  • art. 605 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle norme sull'esecuzione del rilascio.

  • art. 608 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle norme sull'esecuzione del rilascio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di cauzione imposte ai custodi del bene sequestrato sono state considerate spese di lite da liquidare secondo soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 669-undecies c.p.c.

    Le spese della cauzione imposta ai custodi del bene in sequestro sono state ricondotte alla disciplina delle spese di lite.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dalle parti per chiedere correzioni di asseriti errori materiali o di contenuto della sentenza di rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla quando, nel decidere sulla quantificazione del danno, contiene affermazioni tra loro incompatibili che non consentono di individuare quale sia la concreta base temporale della liquidazione e quale sia il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato solo dal principio di diritto effettivamente enunciato dalla Cassazione; se la precedente pronuncia ha dichiarato assorbito un motivo sul periodo di danno, non può ritenersi preclusa la nuova ricostruzione di quel periodo salvo specifico dictum vincolante.
  • Il danno da mancata consegna o mancato godimento di un immobile va determinato in relazione al periodo di effettiva illegittima indisponibilità del bene, con accertamento delle circostanze che possano ridurre o escludere parte del periodo risarcibile, incluse eventuali autorizzazioni o accordi fra le parti.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e quello da illecito extracontrattuale, quando liquidati con riferimento a valori storici, costituiscono debito di valore e richiedono rivalutazione monetaria, con interessi compensativi da calcolare sul capitale via via rivalutato.
  • Le spese sostenute per la cauzione/fideiussione imposta ai custodi giudiziari del bene sequestrato rientrano tra le spese di lite e devono essere regolate dal giudice secondo il criterio della soccombenza complessiva.
  • Non è corretta l'applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c. per escludere o limitare il risarcimento del danno quando il provvedimento cautelare è stato chiesto dalla parte poi risultata vittoriosa e il danno dedotto deriva dall'inadempimento alla consegna del bene, non dall'ingiustizia del cautelare in sé.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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