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Sentenza

Sentenza del 05/07/2021 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Successioni e donazioni - Base imponibile - Beni mobili - Presunzione di appartenenza all'attivo di denaro, gioielli e mobilia - Prova contraria - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione e sanzioni relativo alla dichiarazione di successione per la sig.ra R. C. G. B.: la ricorrente contestava l'applicazione, in via presuntiva, della maggiorazione del 10% per denaro, gioielli e mobilia ritenendo validi gli inventari prodotti (redatti in Svizzera e in Italia) e contestava altresì la determinazione della base imponibile degli immobili esteri, proponendo una rideterminazione sulla base di valori catastali svizzeri.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato che: l'inventario redatto in Svizzera, pur formalmente valido, non è analitico in relazione ai beni mobili (contiene solo riferimento a conto bancario e cassetta di sicurezza) e dunque non esclude l'applicazione della presunzione forfetaria del 10%; gli inventari redatti in Italia non rispettavano la procedura prevista dal codice di procedura civile (mancata comunicazione e possibilità di assistenza agli altri coeredi) e pertanto non hanno valore probatorio sufficiente; per gli immobili esteri la base imponibile deve essere il valore venale in comune commercio (valore di mercato) e non può essere sostituita con la rendita catastale di un registro estero analoga al catasto italiano. L'appellante è stata condannata alle spese del grado per €1.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 346/1990, art. 9 comma 2

    "Si considerano appartenenti all'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia calcolati presuntivamente in misura pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a meno che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso."

    La corte interpreta la norma nel senso che la presunzione del 10% opera automaticamente salvo che sia prodotto un inventario analitico redatto secondo le norme del c.p.c.; la produzione di un inventario formalmente redatto non è sufficiente se manca l'analiticità richiesta.

  • Codice di procedura civile, artt. 769 e seguenti (in particolare artt. 771 e 772 e art. 775)

    L'inventario deve essere analitico e redatto secondo le procedure codicistiche (notifica e possibilità per i coeredi di assistere). La mancata descrizione analitica dei beni mobili o la violazione della procedura (inventario compilato su richiesta di un solo coerede senza avviso agli altri) ne inficiano il valore probatorio.

  • D.Lgs. 346/1990, art. 14

    "La base imponibile, relativamente ai beni immobili, compresi nell'attivo ereditario è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione."

    Per gli immobili la base imponibile deve essere il valore venale in comune commercio. Per i beni situati all'estero non è ammissibile sostituire tale criterio con una valutazione basata su rendite catastali estere in luogo della valutazione di mercato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ordinanza n. 7695/2020)

    Il processo tributario è qualificabile come processo di 'impugnazione-merito' (decide anche sul merito della dichiarazione del contribuente), pertanto il giudice può comunque esaminare la questione di merito anche se la parte non ha interesse diretto a impugnare specifiche rettifiche non operate dall'Ufficio.

Massime di principio

  • La presunzione che denaro, gioielli e mobilia costituiscano il 10% dell'attivo ereditario opera automaticamente salvo che sia prodotto un inventario analitico redatto secondo le norme del codice di procedura civile; il semplice deposito formale di un inventario straniero non è sufficiente se manca la descrizione analitica dei beni.
  • Per essere efficace ai fini fiscali l'inventario deve contenere descrizioni analitiche e valori dei singoli beni mobili e deve essere redatto rispettando le procedure (comunicazioni e possibilità per i coeredi di assistere). Inventari redatti unilateralmente senza dare grado agli altri coeredi possono essere dichiarati privi di valore probatorio.
  • Per i beni immobili, anche se situati all'estero, la base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione; non è consentito rimpiazzare tale criterio con la sola rendita catastale di un registro estero equivalente.
  • La prova contraria alla presunzione spetta al contribuente e richiede documentazione analitica e conforme alle procedure; vaghi riferimenti a conti o cassette di sicurezza non bastano.
  • La possibilità per il contribuente di correggere la propria dichiarazione sussiste, ma non consente di imporre all'Ufficio una valutazione basata su criteri non pertinenti o non equivalenti alle norme italiane; inoltre non si può impugnare in via principale ciò che non è stato rettificato dall'Ufficio salvo l'esame del merito da parte del giudice tributario.

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