Sentenza del 05/07/2021 n. 892 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - applicazione - parrocchia - scuola paritaria - gestione non commerciale - non è dovuta. Attività didattica - attività commerciale - gestione in perdita - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il ricorso della parrocchia: l'ICI non è dovuta. La didattica esercitata nella scuola paritaria è stata qualificata come attività non commerciale. È stato ritenuto irrilevante il pagamento delle rette quando esse coprono solo una parte dei costi (nel caso di specie il 64%) e l'ente è obbligato a integrare le perdite con altre risorse, sicché non emerge una gestione a carattere commerciale o lucrativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'ICI su un immobile di proprietà della parrocchia utilizzato per una scuola dell'infanzia paritaria. Il Comune aveva ritenuto l'attività commerciale e quindi imponibile; la parrocchia ha contestato sostenendo che la gestione della scuola è non commerciale, con entrate da rette che coprono solo il 64% dei costi e con perdite sistematicamente ripianate con risorse diverse dai canoni di iscrizione.
Norme richiamate
Normativa ICI (disciplinante l'imposta comunale sugli immobili)
La normativa ICI è stata interpretata nel senso che l'imponibilità dipende dalla commercialità dell'attività svolta nell'immobile; un'attività educativa esercitata in forma non commerciale non determina il sorgere dell'obbligo impositivo.
Norme sul riconoscimento delle scuole paritarie
Lo status di scuola paritaria non implica automaticamente commercialità: se la gestione è diretta a finalità educative e sociali e i proventi non coprono interamente i costi, con ripianamento delle perdite mediante risorse dell'ente, l'attività può essere qualificata come non commerciale.
Massime di principio
- La presenza di rette o contributi da parte degli utenti non determina automaticamente la natura commerciale dell'attività: va valutata la finalità e l'equilibrio economico complessivo dell'ente.
- Se le entrate correnti coprono solo una parte dei costi e l'ente integra sistematicamente le perdite con risorse proprie o con donazioni/contributi, ciò è indice di gestione non commerciale.
- Per l'applicazione dell'ICI conta la natura effettiva dell'attività (lucrativa vs. non lucrativa) più che la mera forma giuridica o la presenza di pagamenti da utenti.
- L'onere probatorio grava sull'amministrazione impositrice: per sostenere la commercialità l'ente pubblico deve dimostrare l'esistenza di un'attività svolta in modo imprenditoriale o con finalità lucrative.
- Lo status di scuola paritaria riconosciuta implica valutazioni specifiche: l'attività educativa di interesse generale, se posta in essere senza finalità di lucro e con integrazioni finanziarie da parte dell'ente, tende a escludere l'imponibilità.
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