Sentenza del 05/07/2021 n. 896 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contratto di locazione - risoluzione - scrittura priva di data certa - debenza dell'imposta sui canoni - persiste. Scrittura privata - mancanza di data certa - opponibilità all'Amministrazione finanziaria - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che la scrittura privata priva di data certa e di sottoscrizione autenticata non è opponibile all'Amministrazione finanziaria; di conseguenza il locatore deve considerare il reddito da fabbricati nella propria base imponibile IRPEF non potendo eccepire la mancata corresponsione del canone sulla scorta della sola scrittura privata
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il locatore aveva stipulato una scrittura privata con la controparte per la risoluzione consensuale di un contratto di locazione abitativa e contestava l'imposta dovuta sui canoni, sostenendo che la cessazione del rapporto esonerasse dalla tassazione del reddito fondiario. La scrittura privata però era priva di data certa e di sottoscrizione autenticata
Norme richiamate
IRPEF / normativa sui redditi fondiari
i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito fondiario ai fini IRPEF e non possono essere esclusi dalla base imponibile sulla base di una scrittura privata non opponibile all'Amministrazione
Principio di opponibilità delle scritture private (data certa / autenticazione)
una scrittura privata priva di data certa e senza sottoscrizione autenticata non è opponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria; per essere efficace nei confronti dell'Erario occorrono formalità che conferiscano data certa o autenticazione della firma
Normativa sulla registrazione degli atti (adempimenti fiscali e probatori)
la registrazione o altri strumenti formali (autenticazione notarile, data certa) servono anche a rendere opponibili alle pubbliche amministrazioni gli accordi tra privati che incidono sulla determinazione del reddito imponibile
Massime di principio
- Una risoluzione consensuale di un contratto di locazione, per impedire che l'Amministrazione finanziaria consideri i canoni imponibili, deve essere documentata con formalità idonee a conferire opponibilità (data certa, sottoscrizione autenticata o registrazione).
- Una semplice scrittura privata priva di data certa non è sufficiente a modificare la base imponibile IRPEF: l'Erario può comunque assoggettare a tassazione i redditi fondiari risultanti dal rapporto locativo.
- Per tutelarsi il locatore dovrebbe ottenere la data certa dell'accordo (es. autenticazione notarile, registrazione dell'atto) o procedere alla registrazione/annotazione della risoluzione presso l'Agenzia delle Entrate.
- In mancanza di data certa, è utile raccogliere prove alternative della cessazione del rapporto e dell'effettiva mancata percezione del canone (es. restituzione chiavi, documentazione di rilascio dell'immobile, movimenti bancari) ma tali prove potrebbero non essere comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.
- Per evitare contestazioni fiscali è buona prassi formalizzare ogni modifica contrattuale rilevante per il reddito (risoluzioni, riduzioni di canone, cessioni) con atti che producano effetti anche verso terzi e l'Erario.
- La data di formazione del reddito fondiario non dipende solo dall'effettiva percezione del canone ma anche dalla prova dello scioglimento del rapporto: senza opponibilità dell'atto, l'obbligo dichiarativo permane.
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